Costituzione
Nota
La presente traduzione dall'inglese all'italiano a cura di Stefano Pettini non è ufficiale e deriva a sua volta da una traduzione non ufficiale in inglese del testo originale in lingua tigrigna. Ciò non altera il valore generale del documento che comunque sarà aggiornato ogni qualvolta si riscontrasse un errore che ne modifichi o distorca il significato originale.
La presente traduzione dall'inglese all'italiano a cura di Stefano Pettini non è ufficiale e deriva a sua volta da una traduzione non ufficiale in inglese del testo originale in lingua tigrigna. Ciò non altera il valore generale del documento che comunque sarà aggiornato ogni qualvolta si riscontrasse un errore che ne modifichi o distorca il significato originale.
COSTITUZIONE dell’ERITREA
Ratificata dall’Assemblea Costituente
Il 23 maggio 1997
Contenuti
Premessa
Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo II OBIETTIVI NAZIONALI E PRINCIPI DIRETTIVI
Capitolo III DIRITTI FONDAMENTALI, LIBERTA’ E SERVIZI
Capitolo IV L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Capitolo V L'ESECUTIVO
Capitolo VI GESTIONE della GIUSTIZIA
Capitolo VII DISPOSIZIONI VARIE
PREMESSA
Noi popolo dell’Eritrea, unito in una lotta comune per i nostri diritti e il destino comune:
Con Eterna Riconoscenza per i risultati di migliaia dei nostri martiri che hanno sacrificato le loro vite per le cause dei nostri diritti e indipendenza, durante la lotta rivoluzionaria lunga ed eroica per la liberazione ed al coraggio ed alla fermezza dei nostri patrioti Eritrei; levandosi in piedi sulla solida base di unità e di giustizia legate per testamento ai nostri martiri e combattenti:
Consapevoli che è sacro dovere di tutti i cittadini costruire una Eritrea forte ed avanzata sulle basi di libertà, unità, pace, stabilità e sicurezza ha realizzato con la lunga lotta di tutti gli Eritrei, la cui tradizione noi dobbiamo curare, conservare e sviluppare;
Consci del fatto che per costruire un paese avanzato, è necessario che unità, uguaglianza, amore per la verità e la giustizia, fiducia in se stesso e lavoro duro, che abbiamo consolidato durante la nostra lotta rivoluzionaria per l’indipendenza e che ci hanno aiutati a trionfare, deve trasformarsi nel nucleo dei nostri valori nazionali;
Apprezzando il fatto che per lo sviluppo e la salute della nostra società, è necessario che affrontiamo e miglioriamo il senso tradizionale comunitario di assistenza e fraternità, l’amore per la famiglia, il rispetto per gli anziani, il rispetto reciproco e la considerazione;
Convinti che l'istituzione di un ordine democratico, attraverso la partecipazione di ed in risposta ai bisogni ed agli interessi dei cittadini, che garantisce il riconoscimento e la protezione dei diritti dei cittadini, della dignità umana, dell'uguaglianza, dello sviluppo equilibrato e della soddisfazione dei bisogni materiali e spirituali dei cittadini, è il fondamento di sviluppo economico, di progresso sociale e di armonia;
Sottolineando il fatto che la partecipazione eroica delle donne Eritree alla lotta per indipendenza, i diritti umani e la solidarietà basati su uguaglianza e rispetto reciproco generati tramite tale lotta servirà da fondamento inamovibile affinché il nostro impegno generi una società in cui le donne e gli uomini interagiranno su basi di rispetto, solidarietà e uguaglianza reciproci;
Desiderosi che la costituzione che stiamo adottando sarà un patto fra noi ed il governo, che formeremo dalla nostra volontà libera, serva da strumento per governare nell'armonia questa e le generazioni future e per determinare la giustizia e la pace, fondata sulla democrazia, sull'unità nazionale e sulla norma di legge;
Oggi, 23 maggio 1997, in questa data storica, dopo una attiva partecipazione popolare, approviamo e ratifichiamo solennemente, tramite l'Assemblea costituente, questa Costituzione come legge fondamentale del nostro Sovrano e Indipendente Stato di Eritrea.
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1- Lo Stato di Eritrea e i suoi Territori
(1) Eritrea è uno Stato sovrano e indipendente fondato sui principi della democrazia, della giustizia sociale e della norma di legge.
(2) Il territorio dell’Eritrea consiste di tutte le terre, comprese isole, acque territoriali e spazio aereo, delineate dai confini riconosciuti.
(3) Nello Stato di Eritrea, il potere sovrano è conferito al popolo, e sarà esercitato conformemente alle disposizioni di questa Costituzione.
(4) Il governo di Eritrea sarà stabilito attraverso procedure democratiche per rappresentare la sovranità del popolo ed avrà istituzioni forti, devota partecipazione popolare e servire come fondamento vitale di un ordine democratico e politico.
(5) L’Eritrea è uno Stato unitario diviso in unità di governo locale. I poteri e le funzioni di queste unità saranno determinate per legge.
Articolo 2- Supremazia della Costituzione
(1) Questa Costituzione è l'espressione legale della sovranità del popolo Eritreo.
(2) Questa costituzione enuncia i principi sui quali è basato lo Stato e dai quale sarà guidato, e determina l'organizzazione ed il funzionamento del governo. È la fonte della legittimità di governo e della base per la protezione dei diritti, della libertà e della dignità dei cittadini e della giusta gestione.
(3) Questa costituzione è la legge suprema del paese e della fonte di tutte le leggi dello Stato e tutte le leggi, ordini ed atti al contrario a questa lettera e spirito saranno nulli e senza effetto.
(4) Tutti gli organi dello Stato, tutte le associazioni pubbliche e private, le istituzioni e tutti i cittadini dovranno attenersi e rimanere leali alla Costituzione e ne assicureranno il suo rispetto.
(5) Questa Costituzione servirà come base per instillare la cultura costituzionale e per illuminare i cittadini al rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo e funzioni.
Articolo 3 - Cittadinanza
(1) Chiunque sia noto da padre o madre Eritreo è Eritreo per nascita.
(2) Qualsiasi cittadino straniero può acquistare la cittadinanza Eritrea conformemente alla legge.
(3) I dettagli riguardanti la cittadinanza saranno regolati per legge.
Articolo 4 - Simboli nazionali e lingue
(1) La bandierina Eritrea avrà colori verde, rosso e blu con foglie dorate di olivo. La descrizione dettagliata della Bandiera sarà determinata per legge.
(2) L’Eritrea avrà un Inno Nazionale e uno Stemma che riflettono la storia e l'aspirazione del suo popolo. I dettagli dell’Inno Nazionale e dello Stemma saranno determinati per legge.
(3) L'uguaglianza di tutte le lingue dell’Eritrea è garantita.
Articolo 5 – Indicazioni di genere
Indipendentemente dal genere maschile o femminile della terminologia contenuta in questa Costituzione tutti i suoi articoli saranno applicati a entrambi i sessi.
CAPITOLO II - OBIETTIVI NAZIONALI E PRINCIPI DIRETTIVI
Articolo 6 - Unità e stabilità nazionale
(1) Poiché la gente ed il governo si sforzano costituire un paese unito e avanzato, all'interno del contesto della diversità dell’Eritrea, saranno guidati dal principio di base “unità nella diversità„.
(2)Lo Stato, attraverso la partecipazione di tutti i cittadini, dovrà assicurare la stabilità e lo sviluppo nazionali incoraggiando il dialogo democratico e il consenso nazionale; e ponendo un fondamento politico, culturale e morale costante di unità nazionale e di armonia sociale.
(3) Lo Stato assicurerà condizioni pacifiche e stabili attraverso la costituzione di istituzioni competentemente partecipi che garantiscano ed accelerino un equo progresso economico e sociale.
Articolo 7 - Principi democratici
(1) È un principio fondamentale dello Stato di Eritrea garantire i cittadini ampia e attiva partecipazione in tutta la vita politica, economica, sociale e culturale del paese.
(2) Ogni atto che violi i diritti umani delle donne o limiti o al contrario contrasti il loro ruolo e partecipazione è proibito.
(3) Saranno stabilite istituzioni competenti per incoraggiare e sviluppare l'iniziativa e la partecipazione delle persone nelle loro Comunità.
(4) Conformemente alle disposizioni di questa Costituzione e alle leggi promulgate conformemente a questa, tutti gli Eritrei, senza distinzione, hanno garantita uguale opportunità di partecipare a qualunque posizione di direzione nel paese.
(5) La conduzione degli affari di governo e di tutte le organizzazione e istituzioni saranno responsabili e trasparenti.
(6) L'organizzazione e la gestione di tutte le associazioni e i movimenti politici e pubblici saranno guidati dai principi di unità e democrazia nazionale.
(7) Lo Stato genererà le circostanze necessarie per sviluppare una cultura democratica e politica definita dal libero e critico pensiero, tolleranza e consenso nazionale.
Articolo 8 - Evoluzione economica e sociale
(1) Lo Stato si sforzerà di generare occasioni per assicurare l'adempimento dei diritti dei cittadini a giustizia sociale e lo sviluppo economico e realizzare i loro bisogni spirituali e materiali.
(2) Lo Stato si adopererà per determinare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in tutto il paese ed userà tutti i mezzi disponibili per consentire a tutti i cittadini di migliorare la loro vita in un modo sostenibile, attraverso la loro partecipazione.
(3) Nell'interesse delle generazioni presenti e future, lo Stato sarà responsabile della gestione di tutto il territorio, acqua, aria e risorse naturali e di accertare la loro amministrazione in un modo equilibrato e sostenibile; e per creare le giuste condizioni per assicurare la partecipazione della gente nella salvaguardia dell'ambiente.
Articolo 9 - Cultura del cittadino
(1) Lo Stato sarà responsabile della creazione e della promozione delle circostanze conduttive per lo sviluppo della cultura nazionale capace di esprimere l'identità, l'unità ed il progresso nazionale della gente Eritrea.
(2) Lo Stato incoraggerà i valori della solidarietà della Comunità e dell’amore e del rispetto della famiglia.
(3) Lo Stato promuoverà lo sviluppo delle arti, della scienza, della tecnologia e dello sport e genererà un ambiente che permetta agli individui di lavorare in un atmosfera di libertà e per manifestare la loro creatività ed innovazione.
Articolo 10 - Sistema Giudiziario Competente
(1) Il sistema della giustizia di Eritrea sarà indipendente, competente e responsabilmente conforme alle disposizioni della Costituzione e delle leggi.
(2) Le corti opereranno sotto un sistema giudiziario capace di produrre giudizi rapidi e giusti e che può essere capito facilmente vicino ed è accessibile a tutta la gente.
(3) I giudici saranno esenti da corruzione o discriminazione e, nella rappresentazione del loro giudizio, non faranno distinzioni fra le persone.
(4) Lo Stato incoraggerà equi accordi extragiudiziali delle dispute attraverso la conciliazione, la mediazione o l'arbitrato.
Articolo 11 - Amministrazione Civile Competente
(1) L'Amministrazione Civile dell’Eritrea avrà un efficiente, efficace e responsabile, istituzione amministrativa dedicata al servizio della gente.
(2) Tutte le istituzioni amministrative saranno esenti dalla corruzione, discriminazione e ritardo nell’esercizio di servizi pubblici efficienti e giusti.
Articolo 12 - Difesa Nazionale e Sicurezza
(1) Le forze di sicurezza e di difesa dell’Eritrea dovranno fedeltà e obbedienza alla costituzione e al governo stabiliti in conformità.
(2) Le forze di sicurezza e di difesa sono una parte integrante della società e saranno produttive e rispettose della gente.
(3) Le forze di sicurezza e di difesa saranno competenti, conformi e responsabili per legge.
(4) La difesa e la sicurezza dell’Eritrea dipendono dalla gente e dalla loro partecipazione attiva.
Articolo 13 – Politica Estera
La politica estera dell’Eritrea è basata su rispetto per la sovranità dello stato e l'indipendenza e sulla promozione dell'interesse della pace regionale ed internazionale, della cooperazione, della stabilità e dello sviluppo.
CAPITOLO III - DIRITTI FONDAMENTALI, LIBERTA’ E SERVIZI
Articolo 14 - Uguaglianza Secondo la Legge
(1) Tutte le persone sono uguali secondo la legge.
(2) Nessuna persona non può essere discriminata a causa della razza, origine etnica, lingua, colore, genere, religione, inabilità, età, punto di vista politico, o condizione sociale o economica o altri fattori impropri.
(3) L'Assemblea Nazionale promulgherà le leggi che possano aiutare l'eliminazione delle disuguaglianze che esistono nella società Eritrea.
Articolo 15 – Diritto alla Vita e alla Libertà
(1) Nessuna persona sarà privata della vita senza un processo legale.
(2) Nessuna persona sarà privata della libertà senza un processo legale.
Articolo 16 – Diritto alla Dignità Umana
(1) La dignità di tutte le persone sarà inviolabile.
(2) Nessuno sarà soggetto a tortura o crudeltà, trattamento inumano o degradante o a punizione.
(3) Nessuno sarà tenuto in schiavitù o in servitù né alcuno sarà tenuto a effettuare lavoro forzato non autorizzato per legge.
Articolo 17 – Arresto, Detenzione e Giusta Prova
(1) Nessuna persona non può essere arrestata o trattenuta salvo che non conformemente ad un processo legale.
(2) Nessuna persona sarà provata o condannata per qualunque atto o omissione che non ha costituito un'offesa criminale nel momento in cui è stata commessa.
(3) Ogni persona arrestata o detenuta sarà informata dei motivi del suo arresto o detenzione e dei diritti che ha in relazione al suo arresto o detenzione in una lingua a lui comprensibile.
(4) Ogni persona che è tenuta nella detenzione sarà portata davanti ad una corte legale entro quarantotto (48) ore dal suo arresto e se questo non è ragionevolmente attuabile allora appena possibile, e nessuna persona sarà tenuta in custodia oltre tale periodo senza l'autorità della corte.
(5) Ogni persona avrà diritto di fare una istanza alla corte legale per un Writ del Habeas corpus. Dove l'ufficiale che ha eseguito l’arresto non riesca a portare la persona arrestata di fronte alla corte e fornisca il motivo per il suo arresto, la corte accetterà la istanza ed ordinerà il rilascio del prigioniero.
(6) Ogni persona un'offesa sarà autorizzata ad un'udienza pubblica giusta, veloce e da una corte legale; comunque, tuttavia, quella tal corte può escludere la stampa ed il pubblico da tutta o da una qualsiasi parte del giudizio per ragioni morali o di sicurezza nazionale, perché può essere necessario in una società giusta e democratica.
(7) Una persona fatta segno di un'offesa sarà presunta per essere non colpevole e non sarà punita, a meno che sia trovato colpevole da una corte legale.
(8) Dove un accusato è condannato, avrà diritto di presentare appello. Nessuno potrà essere giudicato una seconda volta per un crimine sul quale si è gia espresso un giudice.
Articolo 18 – Diritto alla Privacy
(1) Ogni persona avrà la destra alla privacy.
(2) (a) nessuno sarà sottoposto a ricerca corporale, né saranno violati i suoi locali o perquisiti o le sue comunicazioni, la corrispondenza, o altre proprietà invase, senza causa ragionevole.
(b) Nessuna ricerca sarà attivata, salvo che su causa probabile, sostenuta da giuramento e descrivendo particolarmente il posto da perquisire e le persone o le cose da verificare.
Articolo 19 - Libertà di Coscienza, Religione, Espressione dell'Opinione, Movimento, Assemblea ed Organizzazione
(1) Ogni persona avrà diritto alla libertà di pensiero, della coscienza e credo.
(2) Ogni persona avrà la libertà di discorso e di espressione, compreso la libertà di stampa e di altri mezzi.
(3) Ogni cittadino avrà la destra di accesso alle informazioni.
(4) Ogni persona avrà la libertà praticare qualunque religione e manifestare tale pratica.
(5) Tutte le persone avranno il diritto di assemblea e dimostrare pacificamente insieme ad altre.
(6) Ogni cittadino avrà il diritto di formare organizzazioni per fini politici, sociali, economici e culturali.
(7) Ogni cittadino avrà il diritto di esercitare una professione legale, o impegnarsi in qualunque occupazione o commercio.
(8) Ogni cittadino avrà il diritto di muoversi liberamente all’interno dell’Eritrea o risiedere e stabilirsi in qualsiasi parte di essa.
(9) Ogni cittadino avrà il diritto di andare e ritornare in Eritrea ed essere fornito del passaporto o di qualsiasi altro documento di viaggio.
Articolo 20 - Diritto al Voto ed essere un Candidato ad un Ufficio Elettivo
Ogni cittadino che soddisfa le condizioni della legge elettorale avrà il diritto di votare e cercare l'ufficio elettivo.
Articolo 21 - Diritti Economici, Sociali e Culturali e di Responsabilità
(1) Ogni cittadino avrà diritto di parità di accesso ai servizi sociali pubblici. Lo Stato tenterà, entro il limite delle sue risorse, di rendere disponibili a tutti i cittadini servizi culturali, sociali, di salute, di formazione e altri.
(2) Lo Stato assicurerà, entro il limite dei mezzi disponibili, il benessere sociale di tutti i cittadini e specialmente quelli svantaggiati.
(3) Ogni cittadino avrà diritto partecipare liberamente a tutta l'attività economica e di impegnarsi in qualunque commercio legale.
(4) Lo Stato e la società avranno la responsabilità di identificare, conservare e sviluppare, secondo necessità, l'eredità storica e culturale come testamento per le future generazioni; e porrà il necessario fondamento per lo sviluppo delle arti, della scienza, della tecnologia e dello sport, incoraggiando i cittadini a partecipare a tali attività.
(5) L'Assemblea Nazionale promulgherà leggi che garantiscano e assicurino il benessere sociale dei cittadini, i diritti e le condizioni di lavoro e gli altri diritti e responsabilità elencati in questo articolo.
Articolo 22 - Famiglia
(1) La famiglia è l'unità naturale e fondamentale della società ed è autorizzata alla protezione ed alla cura speciale dello Stato e della società.
(2) Gli uomini e le donne in età legale avranno diritto, su loro consenso, di sposarsi e fondare liberamente una famiglia, senza alcuna distinzione e avranno diritti e funzioni uguali in tutti gli affari della famiglia.
(3) I genitori hanno il diritto e il dovere di crescere i loro bambini con cura adeguata ed affetto; e, a loro volta, i bambini hanno il diritto e il dovere di rispettare i loro genitori e sostenerli nella loro vecchiaia.
Articolo 23 – Diritto alla Proprietà
(1) Conformemente alle disposizioni dell'Articolo sub 2 di questo articolo, ogni cittadino avrà diritto, ovunque in Eritrea, di accedere e disporre della proprietà, individualmente o in collaborazione con altri e legare per testamento lo stesso ai suoi eredi o legati.
(2) Tutta la terra e tutte le risorse naturali sotto e sopra la superficie del territorio Eritreo appartengono allo Stato. Gli interessi che i cittadini avranno in terra saranno determinati da legge.
(3) Lo Stato può acquisire proprietà, nell'interesse nazionale o pubblico salvo pagamento di giusta compensazione ed in conformità con le dovute procedure di legge.
Articolo 24 - Riparazione Amministrativa
(1) Chiunque abbia una questione amministrativa avrà diritto di essere ascoltato rispettosamente dai funzionari amministrativi interessati e ricevere da loro risposte rapide e giuste.
(2) Chiunque abbia una questione amministrativa, di cui diritti o interessi sono interferiti o minacciati, avrà diritto chiedere la dovuta riparazione amministrativa.
Articolo 25 - Funzioni dei Cittadini
Tutti i cittadini avranno il dovere di:
1. fedeltà all’Eritrea, tentare di ottenerne lo sviluppo e promuoverne la prosperità;
2. essere pronti a difendere il paese;
3. adempiere ai propri obblighi nel servizio nazionale;
4. far progredire la unità nazionale;
5. rispettare e difendere la Costituzione;
6. rispettare i diritti degli altri; e
7. aderire ai precetti di legge.
Articolo 26 - Limitazione sui Diritti Fondamentali e sulle Libertà
(1) I fondamentali diritti e libertà garantiti da questa Costituzione, possono essere limitati soltanto per interessi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o benessere economico del paese, della salute o della morale, per la prevenzione di disordini o crimini pubblici o per la protezione dei diritti e delle altrui libertà.
(2) Qualunque legge che preveda la limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti in questa Costituzione deve:
a) essere coerente con i principi della democrazia e della giustizia;
b) essere di generale applicazione e non negare il contenuto essenziale dei diritti o delle libertà in questione;
c) specificare il confine accertabile di tale limitazione e identificare l'articolo o gli articoli sui quali l’autorità è chiamata a promulgare tale limitazione.
(3) Le disposizioni dell'Articolo sub 1 di questo articolo non saranno usate per limitare i diritti e le libertà fondamentali garantite secondo gli articoli 14 (1) e (2); 15, 16; 17 (2), (5), (7) e (8); e 19 (1) di questa Costituzione.
Articolo 27 - Dichiarazione dello stato di emergenza
(1) Nel caso in cui la sicurezza pubblica o la sicurezza o la stabilità dello Stato è minacciata dalla guerra, dall'invasione esterna, dal disordine civile o dal disastro naturale, il Presidente può con una Proclamazione pubblicata nella Gazzetta delle Leggi dell’Eritrea, dichiarare che esiste uno stato di emergenza in Eritrea o in una qualsiasi parte di essa.
(2) Una dichiarazione secondo l’Articolo sub 1 di questo articolo, non entrerà in vigore a meno che approvato da una risoluzione passata con una votazione maggioritaria dei due terzi di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale. Una dichiarazione fatta quando l'Assemblea Nazionale è sessione sarà presentata in due giorni dopo la relativa pubblicazione, o l'Assemblea Nazionale sarà convocata al contrario in riunione e considerare la dichiarazione entro trenta giorni della relativa pubblicazione.
(3) Una dichiarazione approvata tramite l'Assemblea Nazionale conformemente all'Articolo sub 2 di questo articolo continuerà ad essere in vigore per un periodo di sei mesi dopo tale approvazione. L'Assemblea Nazionale può, dopo una risoluzione di una votazione maggioritaria di due terzi di tutti i membri, estendere la approvazione della dichiarazione per periodi di tre mesi alla volta.
(4) L'Assemblea Nazionale può, in qualunque momento, revocare una risoluzione approvata conformemente alle disposizioni di questo articolo.
(5) Una dichiarazione di stato di emergenza o alcune misure intraprese o le leggi promulgate conformemente ad esso non dovrà:
a) sospendere l'articolo 14 (1) e (2); 16; 17; e 19 della Costituzione;
b) perdonare o concedere amnistia a chiunque o agendo sotto l'autorità dello Stato, ha commesso atti illegali;
c) introdurre la legge marziale quando non c’è invasione esterna o disordine civile.
Articolo 28 - Applicazione dei Diritti Fondamentali e Libertà
(1) L'Assemblea Nazionale o qualunque autorità legislativa subordinata non promulgherà alcuna legge e l'Esecutivo e le agenzie di governo non intraprenderanno alcuna azione che abolisca o riduca i diritti fondamentali e le libertà conferite da questa costituzione a meno che così autorizzato da questa costituzione. Ogni legge o azione in violazione di ciò sarà nulla e senza effetto.
(2) Ogni persona danneggiata che sostenga che un diritto o una libertà fondamentale garantita da questa costituzione è stata negata o violata, sarà autorizzata a fare una petizione a un foro competente per la riparazione. Dove la corte accerti che tale diritto o libertà fondamentale è stata negata o violato, la corte avrà mandato di fare ordine per assicurare al reclamante il godimento di tali diritti o libertà fondamentali e quando il candidato subisca danni, includere un premio di compensazione monetaria.
Articolo 29 - Diritti Residui
I diritti enumerati in questo capitolo non precluderanno altri diritti che seguano dallo spirito di questa Costituzione e dai principi di una società basata su giustizia sociale, sulla democrazia e sulla norma di legge.
CAPITOLO IV - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo 30 - Rappresentazione della gente
(1) Tutti i cittadini eritrei di diciotto anni o più, avrà il diritto di votare.
(2) L'Assemblea nazionale promulgherà una legge elettorale, che accerterà la rappresentazione e la partecipazione della gente eritrea.
Articolo 31 - Istituzione e durata dell'Assemblea nazionale
(1) Ci sarà una Assemblea Nazionale che sarà rappresentante suprema e corpo legislativo.
(2) L'Assemblea Nazionale si comporrà di rappresentanti scelti dalla gente.
(3) I membri della Assemblea Nazionale saranno scelti per votazione elettorale segreta da tutti i cittadini che sono qualificati a votare.
(4) I membri dell'Assemblea Nazionale sono rappresentanti di tutto il popolo eritreo. Nell’esercitare le loro funzioni, sono guidati dagli obiettivi e i principi della costituzione, l'interesse della gente e il paese e la loro coscienza.
(5) La prima sessione dell'Assemblea Nazionale sarà tenuta entro un mese dopo un'elezione generale. Il termine dell'Assemblea Nazionale sarà dopo cinque anni a partire dalla data di tale prima sessione. Dove l’esistenza di una dichiarazione d'emergenza impedisse di poter tenere una elezione generale, l'Assemblea Nazionale può, da risoluzione sostenuta dal voto dei due terzi di tutti i suoi membri, prolungare la durata dell'Assemblea Nazionale per un periodo che non ecceda sei mesi.
(6) Le qualifiche e l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale, dei termini per l’avvicendamento dei loro posti e altre questioni relative saranno determinate da legge.
Articolo 32 – Poteri e funzioni dell'Assemblea nazionale
(1) Conformemente alle disposizioni di questa costituzione:
a) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di promulgare leggi e passare risoluzioni per la pace, la stabilità, lo sviluppo e la giustizia sociale dell’Eritrea;
b) A meno che autorizzato, conformemente alle disposizioni di queste Costituzione e legge promulgata dall'Assemblea Nazionale, nessuna persona o organizzazione abbia il potere di prendere decisioni che hanno la forza di legge.
(2) L'Assemblea Nazionale sarà limitata dagli obiettivi e dai principi della Costituzione e si sforzerà di realizzare gli obiettivi in questa dichiarati.
(3) L'Assemblea Nazionale approverà il bilancio pubblico e promulgherà le leggi di imposta.
(4) L'Assemblea Nazionale ratificherà gli accordi internazionali per legge.
(5) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di approvare i prestiti di governo.
(6) L'Assemblea Nazionale approverà una dichiarazione di pace, di guerra o di emergenza nazionale.
(7) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di sorvegliare l'esecuzione delle leggi.
(8) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di scegliere, fra i suoi membri, da una votazione maggioritaria assoluta di tutti i relativi membri, il presidente che servirà per cinque anni.
(9) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 41(6)(a)(b)e(c), l'Assemblea Nazionale ha il potere, da una votazione maggioritaria due terzi di tutti i suoi membri, di mettere sotto accusa o mettere sotto accusa e sospendere il presidente prima della conclusione del suo periodo d'attività.
(10) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di approvare un convegno conformemente a questa Costituzione.
(11) L'Assemblea Nazionale istituirà un comitato permanente per occuparsi delle petizioni dei cittadini.
(12) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di promulgare tutte le risoluzioni e intraprendere tutte le misure necessarie e istituire condizioni o comitati ad-hoc che ritenga adatte per attendere alle sue responsabilità costituzionali.
Articolo 33 - Approvazione dei disegni di legge
Tutti i disegni di legge approvati tramite l'Assemblea Nazionale saranno trasmessi al Presidente che, entro trenta giorni dal ricevimento, le firmerà e pubblicherà nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 34 - Presidente dell'Assemblea nazionale
(1) Nel corso della prima riunione della sua prima sessione, l'Assemblea Nazionale sceglierà, con una votazione maggioritaria assoluta di tutti i suoi membri, un presidente che servirà per cinque anni.
(2) Il presidente dell'Assemblea Nazionale riunirà tutte le sessioni dell'Assemblea Nazionale e presiederà alle relative riunioni e, allo stesso tempo, coordinerà e sorveglierà il funzionamento dei comitati ad-hoc e il segretariato dell'Assemblea Nazionale.
(3) Il presidente dell'Assemblea Nazionale può essere sostituito da una votazione maggioritaria assoluta di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.
Articolo 35 - Giuramento
Ogni membro dell'Assemblea nazionale pronuncerà il seguente giuramento:
“Io …………, giuro, ........... che sarò fedele e degno della fiducia che la gente eritrea ha posto su di me; che sosterrò e difenderò la costituzione dell’Eritrea; e che lavorerò al meglio delle mie capacità e coscienza per l'unità e lo sviluppo del mio paese.„
Articolo 36 - Norme di procedura nell'Assemblea Nazionale
(1) L'Assemblea Nazionale avrà sessione normale e ne determinerà tempi e durata.
(2) Su richiesta del presidente, il suo presidente o un terzo di tutti i suoi membri, l'Assemblea Nazionale convocherà una riunione di emergenza.
(3) Il quorum dell'Assemblea Nazionale sarà del cinquanta per cento di tutti i suoi membri.
(4) A eccezione dei casi consentiti da questa Costituzione, qualunque domanda proposta per decisione dell'Assemblea Nazionale sia determinata da una votazione maggioritaria dei presenti e votanti, nel caso della parità dei voti, il voto del presidente determina un voto di prevalenza numerica.
(5) L'Assemblea Nazionale pubblicherà norme e regolamenti a riguardo delle sue operazioni e responsabilità e organizzazione delle mansioni e dei comitati ad-hoc e il suo segretariato così come le regole che governano il codice di comportamento dei suoi membri e la trasparenza delle sue operazioni.
Articolo 37 - Ufficio e comitati della Assemblea Nazionale e poteri dei suoi comitati
(1) L'Assemblea Nazionale dovrà, sotto la direzione del suo presidente, avere un segretariato, che fornirà i servizi all'Assemblea nazionale e ai suoi comitati.
(2) I vari comitati istituiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 32(12) avranno potere di ordinare a chiunque di presentarsi a loro e dare prova sotto giuramento o presentare documenti.
Articolo 38 - Funzioni, immunità e privilegi dei membri dell'Assemblea nazionale
(1) Tutti i membri dell'Assemblea nazionale avranno il dovere di mantenere alto l'onore del loro ufficio e comportarsi come umili servitori della gente.
(2) A nessun membro dell'Assemblea nazionale può essere addebitato alcun crimine, a meno che non sia colto in flagrante delitto. Tuttavia, dove è ritenuto necessario sollevarlo dalla sua immunità, un tal membro può essere sostituito in conformità alle procedure determinate tramite l'Assemblea nazionale.
(3) Nessun membro dell'Assemblea nazionale non può essere sostituito o al contrario dover rispondere per dichiarazione rilasciate o presentate da lui a una riunione dell'Assemblea nazionale o in alcuna seduta dei relativi comitati o alcuna espressione o dichiarazione rilasciata fuori dell'Assemblea nazionale in relazione al suo dovere di membro.
(4) Le funzioni, le responsabilità, le immunità e la compensazione dei membri dell'Assemblea nazionale saranno determinate da legge; e tutti i membri saranno autorizzati alla protezione di tali immunità.
CAPITOLO V - L'ESECUTIVO
Articolo 39 - Il presidente: Il capo di stato e di governo
(1) Il presidente dell’Eritrea è il capo di stato e di governo dell’Eritrea e comandante in capo delle forze della difesa Eritrea.
(2) L'autorità esecutiva è conferita al presidente che eserciterà, in consultazione con il Governo, conformemente alle disposizioni di questa costituzione.
(3) Il presidente accerterà il rispetto della costituzione; l'integrità e dignità dello stato; l'amministrazione efficiente del servizio pubblico; gli interessi e la sicurezza di tutti i cittadini, compreso il godimento dei loro diritti e libertà fondamentali riconosciuti a norma di questa costituzione.
Articolo 40 - Requisiti per essere candidati all'ufficio del presidente
Tutti i membri dell'Assemblea Nazionale che aspirano a essere candidati all'ufficio del presidente dell’Eritrea devono essere cittadini eritrei dalla nascita.
Articolo 41 - Elezione e periodo di attività del presidente
(1) Il presidente sarà scelto fra dai membri dell'Assemblea nazionale da una votazione maggioritaria assoluta dei relativi membri. Un candidato per l'ufficio del presidente deve essere nominato da almeno il 20 per cento dei voti di tutti i membri dell'Assemblea nazionale.
(2) Il periodo di attività del presidente sarà di cinque anni, come il periodo di attività dell'Assemblea nazionale che lo sceglie.
(3) Nessuno potrà tenere l'ufficio del presidente per più di due scadenze.
(4) Quando l'ufficio del presidente rimane vacante a causa della morte o della rassegnazione delle dimissioni o a causa dei motivi enumerati nel sub 6 di questo articolo, il presidente dell'Assemblea Nazionale assumerà l'ufficio del presidente. Il presidente servirà da presidente sostituto per non più di trenta giorni, in attesa dell'elezione di un altro presidente che completi il termine restante del suo predecessore.
(5) Il periodo di attività della persona scelta per servire come presidente in conformità del sub 4 di questo articolo non sarà considerato come termine completo rispetto al sub 3 di questo articolo.
(6) Il presidente può essere rimosso dall'ufficio da una votazione maggioritaria due terzi di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale per i seguenti motivi:
a) Violazione della costituzione o grave violazione della legge;
b) Per condotta che metta l'autorità o l’onore dell'ufficio del presidente in ridicolo, in disapprovazione e in discredito; e
c) in caso di incompetenza nell’espletamento delle funzioni del suo ufficio a causa dell'incapacità fisica o mentale.
(7) L'Assemblea Nazionale determinerà le procedure per l'elezione e la rimozione del presidente dall'ufficio.
Articolo 42 - Poteri e funzioni del presidente
Il presidente avrà i seguenti poteri e funzioni:
1. Una volta all’anno, presenta un discorso all'Assemblea nazionale sullo stato del paese e sulle politiche del suo governo;
2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, dichiara lo stato d’emergenza e quando la difesa del paese lo richiede, le leggi marziali;
3. Convoca l'Assemblea Nazionale per riunioni di emergenza e presenta i suoi punti di vista;
4. Firma e pubblica sulla Gazzetta Ufficiale le leggi approvate tramite l'Assemblea Nazionale;
5. Accerta la applicazione delle leggi e delle risoluzioni dell'Assemblea Nazionale;
6. Negozia e firma gli accordi internazionali e delega tale potere;
7. Con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale, nomina i ministri, i commissari, il Revisore Generale dei conti, il governatore della banca Nazionale, il Giudice capo della Corte Suprema e qualunque altra persona o persone che è richiesto, da tutte le altre disposizioni di questa costituzione o di altre leggi, essere nominato dal presidente;
8. Nomina i giudici della Corte suprema su proposta della Commissione di Servizio Giudiziario e dell'approvazione dell'Assemblea nazionale;
9. Nomina i giudici delle corti più basse sulla proposta della Commissione giudiziaria di servizio;
10. Nomina e riceve gli ambasciatori e i rappresentanti diplomatici;
11. Nomina gli alti gradi delle forze di sicurezza e armate;
12. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27(5)(b), assolve criminali e concede perdono o amnistia;
13. Stabilisce quei ministeri e dipartimenti necessari o funzionali al buon governo dell’Eritrea, in consultazione con la Amministrazione Pubblica, e li abolisce;
14. Presiede le riunioni del Governo e ne coordina le relative attività;
15. Presenta proposte legislative e il Bilancio Pubblico all'Assemblea Nazionale;
16. Conferisce medaglie o altre onorificenze ai cittadini, ai residenti e agli amici dell’Eritrea in consultazione con personaggi di rilievo e istituzioni;
17. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 52(1), rimuove chiunque da lui nominato.
Articolo 43 - Immunità dai procedimenti civili e penali
1. Chiunque detenga l'ufficio del presidente non può essere:
A. Citato in qualunque atto civile, salvo il caso dove tali atto sia realizzato nella sua funzione ufficiale come presidente, nel qual caso può essere citato.
B. Incriminato, a meno che non sia messo sotto accusa e incriminato secondo l'articolo 41(6)(a)e(b).
2. Dopo che un presidente cessa il suo ufficio nessuna corte può intraprendere azioni contro di lui per qualunque atto civile per qualunque azione realizzata nella sua funzione ufficiale come presidente.
Articolo 44 - Privilegi destinati agli ex presidenti
Disposizioni saranno disposte per legge circa i privilegi che saranno assegnati agli ex presidenti.
Articolo 45 - Giuramento
Alla sua elezione il presidente pronuncerà il seguente giuramento:
“Io,…, giuro in ............. che sosterrò e difenderò la costituzione dall’Eritrea e che mi sforzerò al meglio delle mie capacità e della coscienza di servire la gente di Eritrea.„
Articolo 46 - Il Gabinetto
(1) Ci sarà un Gabinetto ministeriale presieduto dal presidente.
(2) Il presidente può selezionare i ministri fra i membri dell'Assemblea nazionale o fra persone che non sono membri dell'Assemblea nazionale.
(3) Il Gabinetto aiuterà il presidente a:
a) Dirigere, sorvegliare e coordinare gli affari di governo;
b) Condurre studi ed elaborare il bilancio pubblico;
c) Condurre studi e preparare i progetti di legge da presentare all'Assemblea nazionale;
d) Condurre studi e preparare le politiche e i programmi del governo.
(4) Il presidente pubblicherà le norme e regolamenti per l'organizzazione, le funzioni e il funzionamento ed il codice di comportamento concernente i membri del Governo e del segretariato del suo ufficio.
Articolo 47 Responsabilità Ministeriali
(1) Tutti i ministri saranno responsabili:
a) Individualmente verso il presidente per la gestione dei loro propri ministeri; e
b) Collettivamente all'Assemblea nazionale, attraverso il presidente, per la gestione del lavoro del Gabinetto.
(2) L'Assemblea nazionale o i relativi comitati possono, attraverso l'ufficio del presidente, ordinare a qualunque ministro di presentarsi davanti a loro per interrogarlo a riguardo del funzionamento del suo ministero.
CAPITOLO VI - GESTIONE della GIUSTIZIA
Articolo 48 - L'ordinamento giudiziario
(1) Il potere giudiziario sarà conferito a una Corte suprema e ad altre corti più basse come sarà stabilito per legge, e sarà esercitato in nome del popolo conformemente a questa costituzione e alle leggi pubblicate di seguito.
(2) Nell'esercitare l'attività giudiziaria le Corti saranno esenti dall’indirizzo e dal controllo di qualunque soggetto o autorità. I giudici saranno soggetti soltanto alla legge, a un codice di comportamento giudiziario determinato per legge e alla loro coscienza.
(3) Un giudice non sarà responsabile a nessun titolo per atti nel corso dell'esercizio della sua funzione giudiziaria.
(4) Tutti gli organi dello Stato daranno alle corti tutta la assistenza richiesta per proteggere la loro indipendenza e dignità in modo che possano esercitare giustamente ed efficacemente la loro funzione giudiziaria conformemente alle disposizioni di questa Costituzione e delle leggi pubblicate di seguito.
Articolo 49 - Corte suprema
(1) La Corte suprema sarà la corte di ultimo ricorso; e sarà presieduta dal Giudice supremo.
(2) La Corte suprema avrà:
a) Giurisdizione esclusiva dell’interpretazione di questa costituzione e la costituzionalità di qualsiasi legge promulgata o di qualsiasi azione intrapresa dal governo;
b) Giurisdizione esclusiva di udienza e di pronunciamento contro un presidente che è stato messo sotto accusa tramite l'Assemblea nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 41(69(a) e (b) di questa; e
c) Il potere di udienza e di pronunciamento sugli appelli dalle corti più basse conformemente alla legge.
(3) La Corte suprema determinerà la propria organizzazione e l’esercizio interno.
(4) Il tipo e il numero di giudici della Corte suprema saranno determinati per legge.
Articolo 50 - Corti più basse
La giurisdizione, l'organizzazione e le procedure delle corti più basse ed il tipo dei loro giudici saranno determinati per legge.
Articolo 51 - Giuramento
Ogni giudice pronuncerà il seguente giuramento:
“Io…, giuro in ............ che giudicherò in conformità con le disposizioni della costituzione e delle leggi promulgate di seguito ed eserciterò l'autorità giudiziaria conferitami, sottoposto soltanto alla legge e alla mia coscienza.„
Articolo 52 - Rimozione dei giudici dall'ufficio
(1) Un giudice può essere rimosso dall'ufficio prima della scadenza del suo mandato solo dal Presidente, agente sulla raccomandazione della Commissione giudiziaria di servizio, conformemente alle disposizioni del comma sub 2 di questo articolo per incapacità fisica o mentale, violazione della legge o violazione del codice di comportamento giudiziario.
(2) La Commissione giudiziaria di servizio studierà se un giudice dovrebbe o non essere rimosso dall'ufficio per uno dei motivi enumerati nel comma sub 1 di questo articolo. Nel caso la Commissione giudiziaria di servizio decide che un giudice dovrebbe essere rimosso dall'ufficio, presenterà la relativa raccomandazione al presidente.
(3) Il presidente può, su raccomandazione della Commissione giudiziaria di servizio, sospendere dall'ufficio un giudice che è in esame.
Articolo 53 - Commissione giudiziaria di servizio
(1) Sarà stabilita una Commissione giudiziaria di servizio, che sarà responsabile della presentazione delle raccomandazioni per il reclutamento dei giudici, e i termini e le condizioni dei loro servizi.
(2) L'organizzazione, i poteri e le funzioni della Commissione giudiziaria di servizio saranno determinate per legge.
Articolo 54 - Avvocato generale
Ci sarà un avvocato generale le cui attribuzioni e funzioni saranno determinate per legge.
CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 55 - Revisore dei Conti
(1) Un Revisore dei Conti verificherà le entrate e le uscite ed altri esercizi finanziari del governo e segnalerà annualmente i suoi risultati all'Assemblea nazionale.
(2) Il Revisore dei Conti sarà nominato per cinque anni dal Presidente con l'approvazione dell'Assemblea nazionale e dovrà rendere conto all'Assemblea nazionale.
(3) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate del Revisore dei Conti saranno determinate per legge.
Articolo 56 – Banca Nazionale
(1) Ci sarà una Banca Nazionale che effettuerà le funzioni di banca centrale, comanderà le istituzioni finanziarie e controllerà la valuta nazionale.
(2) La Banca Nazionale avrà un Governatore nominato dal presidente con l'approvazione dell'Assemblea nazionale. Ci sarà un Collegio dei Direttori i cui membri saranno nominati dal Presidente.
(3) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate della Banca Nazionale saranno determinate per legge.
Articolo 57 - Gestione della amministrazione civile
(1) Sarà stabilita una gestione della amministrazione civile, che sarà responsabile del reclutamento, selezione e il licenziamento dei funzionari così come per la scelta dei termini e condizioni della loro occupazione, compresi i diritti, funzioni e codice di comportamento di tali funzionari.
(2) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate della gestione di amministrazione civile saranno determinate per legge.
Articolo 58 - Commissione elettorale
(1) Sarà stabilita una Commissione elettorale, funzionante indipendentemente, senza interferenza, che, in base alla legge elettorale, si accerterà che siano tenute elezioni libere e giuste e amministreranno la loro esecuzione; deciderà delle questioni sollevate nel corso del processo elettorale; e formulerà ed effettuerà i programmi educativi civici concernenti le elezioni e altre procedure democratiche.
(2) Un commissario elettorale sarà nominato dal presidente con l'approvazione dell'Assemblea nazionale.
(3) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate della Commissione elettorale saranno determinate per legge.
Articolo 59 – Modifica della costituzione
(1) Una proposta di modifica di una qualunque parte di questa costituzione può essere iniziata e posposta dal Presidente o dal 50 per cento di tutti i membri dell'Assemblea nazionale.
(2) Qualsiasi parte di questa costituzione può essere emendata come segue:
a) Dove l'Assemblea nazionale da una votazione maggioritaria tre quarti di tutti i relativi membri propone una correzione per quanto riguarda un articolo specifico della costituzione posposto per essere emendato; e
b) Dove, un anno dopo che proponga una tal correzione, l'Assemblea nazionale, dopo la deliberazione, approva ancora la stessa correzione con una votazione maggioritaria quattro quinti di tutti i relativi membri.
Ratificata dall’Assemblea Costituente
Il 23 maggio 1997
Contenuti
Premessa
Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo II OBIETTIVI NAZIONALI E PRINCIPI DIRETTIVI
Capitolo III DIRITTI FONDAMENTALI, LIBERTA’ E SERVIZI
Capitolo IV L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Capitolo V L'ESECUTIVO
Capitolo VI GESTIONE della GIUSTIZIA
Capitolo VII DISPOSIZIONI VARIE
PREMESSA
Noi popolo dell’Eritrea, unito in una lotta comune per i nostri diritti e il destino comune:
Con Eterna Riconoscenza per i risultati di migliaia dei nostri martiri che hanno sacrificato le loro vite per le cause dei nostri diritti e indipendenza, durante la lotta rivoluzionaria lunga ed eroica per la liberazione ed al coraggio ed alla fermezza dei nostri patrioti Eritrei; levandosi in piedi sulla solida base di unità e di giustizia legate per testamento ai nostri martiri e combattenti:
Consapevoli che è sacro dovere di tutti i cittadini costruire una Eritrea forte ed avanzata sulle basi di libertà, unità, pace, stabilità e sicurezza ha realizzato con la lunga lotta di tutti gli Eritrei, la cui tradizione noi dobbiamo curare, conservare e sviluppare;
Consci del fatto che per costruire un paese avanzato, è necessario che unità, uguaglianza, amore per la verità e la giustizia, fiducia in se stesso e lavoro duro, che abbiamo consolidato durante la nostra lotta rivoluzionaria per l’indipendenza e che ci hanno aiutati a trionfare, deve trasformarsi nel nucleo dei nostri valori nazionali;
Apprezzando il fatto che per lo sviluppo e la salute della nostra società, è necessario che affrontiamo e miglioriamo il senso tradizionale comunitario di assistenza e fraternità, l’amore per la famiglia, il rispetto per gli anziani, il rispetto reciproco e la considerazione;
Convinti che l'istituzione di un ordine democratico, attraverso la partecipazione di ed in risposta ai bisogni ed agli interessi dei cittadini, che garantisce il riconoscimento e la protezione dei diritti dei cittadini, della dignità umana, dell'uguaglianza, dello sviluppo equilibrato e della soddisfazione dei bisogni materiali e spirituali dei cittadini, è il fondamento di sviluppo economico, di progresso sociale e di armonia;
Sottolineando il fatto che la partecipazione eroica delle donne Eritree alla lotta per indipendenza, i diritti umani e la solidarietà basati su uguaglianza e rispetto reciproco generati tramite tale lotta servirà da fondamento inamovibile affinché il nostro impegno generi una società in cui le donne e gli uomini interagiranno su basi di rispetto, solidarietà e uguaglianza reciproci;
Desiderosi che la costituzione che stiamo adottando sarà un patto fra noi ed il governo, che formeremo dalla nostra volontà libera, serva da strumento per governare nell'armonia questa e le generazioni future e per determinare la giustizia e la pace, fondata sulla democrazia, sull'unità nazionale e sulla norma di legge;
Oggi, 23 maggio 1997, in questa data storica, dopo una attiva partecipazione popolare, approviamo e ratifichiamo solennemente, tramite l'Assemblea costituente, questa Costituzione come legge fondamentale del nostro Sovrano e Indipendente Stato di Eritrea.
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1- Lo Stato di Eritrea e i suoi Territori
(1) Eritrea è uno Stato sovrano e indipendente fondato sui principi della democrazia, della giustizia sociale e della norma di legge.
(2) Il territorio dell’Eritrea consiste di tutte le terre, comprese isole, acque territoriali e spazio aereo, delineate dai confini riconosciuti.
(3) Nello Stato di Eritrea, il potere sovrano è conferito al popolo, e sarà esercitato conformemente alle disposizioni di questa Costituzione.
(4) Il governo di Eritrea sarà stabilito attraverso procedure democratiche per rappresentare la sovranità del popolo ed avrà istituzioni forti, devota partecipazione popolare e servire come fondamento vitale di un ordine democratico e politico.
(5) L’Eritrea è uno Stato unitario diviso in unità di governo locale. I poteri e le funzioni di queste unità saranno determinate per legge.
Articolo 2- Supremazia della Costituzione
(1) Questa Costituzione è l'espressione legale della sovranità del popolo Eritreo.
(2) Questa costituzione enuncia i principi sui quali è basato lo Stato e dai quale sarà guidato, e determina l'organizzazione ed il funzionamento del governo. È la fonte della legittimità di governo e della base per la protezione dei diritti, della libertà e della dignità dei cittadini e della giusta gestione.
(3) Questa costituzione è la legge suprema del paese e della fonte di tutte le leggi dello Stato e tutte le leggi, ordini ed atti al contrario a questa lettera e spirito saranno nulli e senza effetto.
(4) Tutti gli organi dello Stato, tutte le associazioni pubbliche e private, le istituzioni e tutti i cittadini dovranno attenersi e rimanere leali alla Costituzione e ne assicureranno il suo rispetto.
(5) Questa Costituzione servirà come base per instillare la cultura costituzionale e per illuminare i cittadini al rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo e funzioni.
Articolo 3 - Cittadinanza
(1) Chiunque sia noto da padre o madre Eritreo è Eritreo per nascita.
(2) Qualsiasi cittadino straniero può acquistare la cittadinanza Eritrea conformemente alla legge.
(3) I dettagli riguardanti la cittadinanza saranno regolati per legge.
Articolo 4 - Simboli nazionali e lingue
(1) La bandierina Eritrea avrà colori verde, rosso e blu con foglie dorate di olivo. La descrizione dettagliata della Bandiera sarà determinata per legge.
(2) L’Eritrea avrà un Inno Nazionale e uno Stemma che riflettono la storia e l'aspirazione del suo popolo. I dettagli dell’Inno Nazionale e dello Stemma saranno determinati per legge.
(3) L'uguaglianza di tutte le lingue dell’Eritrea è garantita.
Articolo 5 – Indicazioni di genere
Indipendentemente dal genere maschile o femminile della terminologia contenuta in questa Costituzione tutti i suoi articoli saranno applicati a entrambi i sessi.
CAPITOLO II - OBIETTIVI NAZIONALI E PRINCIPI DIRETTIVI
Articolo 6 - Unità e stabilità nazionale
(1) Poiché la gente ed il governo si sforzano costituire un paese unito e avanzato, all'interno del contesto della diversità dell’Eritrea, saranno guidati dal principio di base “unità nella diversità„.
(2)Lo Stato, attraverso la partecipazione di tutti i cittadini, dovrà assicurare la stabilità e lo sviluppo nazionali incoraggiando il dialogo democratico e il consenso nazionale; e ponendo un fondamento politico, culturale e morale costante di unità nazionale e di armonia sociale.
(3) Lo Stato assicurerà condizioni pacifiche e stabili attraverso la costituzione di istituzioni competentemente partecipi che garantiscano ed accelerino un equo progresso economico e sociale.
Articolo 7 - Principi democratici
(1) È un principio fondamentale dello Stato di Eritrea garantire i cittadini ampia e attiva partecipazione in tutta la vita politica, economica, sociale e culturale del paese.
(2) Ogni atto che violi i diritti umani delle donne o limiti o al contrario contrasti il loro ruolo e partecipazione è proibito.
(3) Saranno stabilite istituzioni competenti per incoraggiare e sviluppare l'iniziativa e la partecipazione delle persone nelle loro Comunità.
(4) Conformemente alle disposizioni di questa Costituzione e alle leggi promulgate conformemente a questa, tutti gli Eritrei, senza distinzione, hanno garantita uguale opportunità di partecipare a qualunque posizione di direzione nel paese.
(5) La conduzione degli affari di governo e di tutte le organizzazione e istituzioni saranno responsabili e trasparenti.
(6) L'organizzazione e la gestione di tutte le associazioni e i movimenti politici e pubblici saranno guidati dai principi di unità e democrazia nazionale.
(7) Lo Stato genererà le circostanze necessarie per sviluppare una cultura democratica e politica definita dal libero e critico pensiero, tolleranza e consenso nazionale.
Articolo 8 - Evoluzione economica e sociale
(1) Lo Stato si sforzerà di generare occasioni per assicurare l'adempimento dei diritti dei cittadini a giustizia sociale e lo sviluppo economico e realizzare i loro bisogni spirituali e materiali.
(2) Lo Stato si adopererà per determinare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in tutto il paese ed userà tutti i mezzi disponibili per consentire a tutti i cittadini di migliorare la loro vita in un modo sostenibile, attraverso la loro partecipazione.
(3) Nell'interesse delle generazioni presenti e future, lo Stato sarà responsabile della gestione di tutto il territorio, acqua, aria e risorse naturali e di accertare la loro amministrazione in un modo equilibrato e sostenibile; e per creare le giuste condizioni per assicurare la partecipazione della gente nella salvaguardia dell'ambiente.
Articolo 9 - Cultura del cittadino
(1) Lo Stato sarà responsabile della creazione e della promozione delle circostanze conduttive per lo sviluppo della cultura nazionale capace di esprimere l'identità, l'unità ed il progresso nazionale della gente Eritrea.
(2) Lo Stato incoraggerà i valori della solidarietà della Comunità e dell’amore e del rispetto della famiglia.
(3) Lo Stato promuoverà lo sviluppo delle arti, della scienza, della tecnologia e dello sport e genererà un ambiente che permetta agli individui di lavorare in un atmosfera di libertà e per manifestare la loro creatività ed innovazione.
Articolo 10 - Sistema Giudiziario Competente
(1) Il sistema della giustizia di Eritrea sarà indipendente, competente e responsabilmente conforme alle disposizioni della Costituzione e delle leggi.
(2) Le corti opereranno sotto un sistema giudiziario capace di produrre giudizi rapidi e giusti e che può essere capito facilmente vicino ed è accessibile a tutta la gente.
(3) I giudici saranno esenti da corruzione o discriminazione e, nella rappresentazione del loro giudizio, non faranno distinzioni fra le persone.
(4) Lo Stato incoraggerà equi accordi extragiudiziali delle dispute attraverso la conciliazione, la mediazione o l'arbitrato.
Articolo 11 - Amministrazione Civile Competente
(1) L'Amministrazione Civile dell’Eritrea avrà un efficiente, efficace e responsabile, istituzione amministrativa dedicata al servizio della gente.
(2) Tutte le istituzioni amministrative saranno esenti dalla corruzione, discriminazione e ritardo nell’esercizio di servizi pubblici efficienti e giusti.
Articolo 12 - Difesa Nazionale e Sicurezza
(1) Le forze di sicurezza e di difesa dell’Eritrea dovranno fedeltà e obbedienza alla costituzione e al governo stabiliti in conformità.
(2) Le forze di sicurezza e di difesa sono una parte integrante della società e saranno produttive e rispettose della gente.
(3) Le forze di sicurezza e di difesa saranno competenti, conformi e responsabili per legge.
(4) La difesa e la sicurezza dell’Eritrea dipendono dalla gente e dalla loro partecipazione attiva.
Articolo 13 – Politica Estera
La politica estera dell’Eritrea è basata su rispetto per la sovranità dello stato e l'indipendenza e sulla promozione dell'interesse della pace regionale ed internazionale, della cooperazione, della stabilità e dello sviluppo.
CAPITOLO III - DIRITTI FONDAMENTALI, LIBERTA’ E SERVIZI
Articolo 14 - Uguaglianza Secondo la Legge
(1) Tutte le persone sono uguali secondo la legge.
(2) Nessuna persona non può essere discriminata a causa della razza, origine etnica, lingua, colore, genere, religione, inabilità, età, punto di vista politico, o condizione sociale o economica o altri fattori impropri.
(3) L'Assemblea Nazionale promulgherà le leggi che possano aiutare l'eliminazione delle disuguaglianze che esistono nella società Eritrea.
Articolo 15 – Diritto alla Vita e alla Libertà
(1) Nessuna persona sarà privata della vita senza un processo legale.
(2) Nessuna persona sarà privata della libertà senza un processo legale.
Articolo 16 – Diritto alla Dignità Umana
(1) La dignità di tutte le persone sarà inviolabile.
(2) Nessuno sarà soggetto a tortura o crudeltà, trattamento inumano o degradante o a punizione.
(3) Nessuno sarà tenuto in schiavitù o in servitù né alcuno sarà tenuto a effettuare lavoro forzato non autorizzato per legge.
Articolo 17 – Arresto, Detenzione e Giusta Prova
(1) Nessuna persona non può essere arrestata o trattenuta salvo che non conformemente ad un processo legale.
(2) Nessuna persona sarà provata o condannata per qualunque atto o omissione che non ha costituito un'offesa criminale nel momento in cui è stata commessa.
(3) Ogni persona arrestata o detenuta sarà informata dei motivi del suo arresto o detenzione e dei diritti che ha in relazione al suo arresto o detenzione in una lingua a lui comprensibile.
(4) Ogni persona che è tenuta nella detenzione sarà portata davanti ad una corte legale entro quarantotto (48) ore dal suo arresto e se questo non è ragionevolmente attuabile allora appena possibile, e nessuna persona sarà tenuta in custodia oltre tale periodo senza l'autorità della corte.
(5) Ogni persona avrà diritto di fare una istanza alla corte legale per un Writ del Habeas corpus. Dove l'ufficiale che ha eseguito l’arresto non riesca a portare la persona arrestata di fronte alla corte e fornisca il motivo per il suo arresto, la corte accetterà la istanza ed ordinerà il rilascio del prigioniero.
(6) Ogni persona un'offesa sarà autorizzata ad un'udienza pubblica giusta, veloce e da una corte legale; comunque, tuttavia, quella tal corte può escludere la stampa ed il pubblico da tutta o da una qualsiasi parte del giudizio per ragioni morali o di sicurezza nazionale, perché può essere necessario in una società giusta e democratica.
(7) Una persona fatta segno di un'offesa sarà presunta per essere non colpevole e non sarà punita, a meno che sia trovato colpevole da una corte legale.
(8) Dove un accusato è condannato, avrà diritto di presentare appello. Nessuno potrà essere giudicato una seconda volta per un crimine sul quale si è gia espresso un giudice.
Articolo 18 – Diritto alla Privacy
(1) Ogni persona avrà la destra alla privacy.
(2) (a) nessuno sarà sottoposto a ricerca corporale, né saranno violati i suoi locali o perquisiti o le sue comunicazioni, la corrispondenza, o altre proprietà invase, senza causa ragionevole.
(b) Nessuna ricerca sarà attivata, salvo che su causa probabile, sostenuta da giuramento e descrivendo particolarmente il posto da perquisire e le persone o le cose da verificare.
Articolo 19 - Libertà di Coscienza, Religione, Espressione dell'Opinione, Movimento, Assemblea ed Organizzazione
(1) Ogni persona avrà diritto alla libertà di pensiero, della coscienza e credo.
(2) Ogni persona avrà la libertà di discorso e di espressione, compreso la libertà di stampa e di altri mezzi.
(3) Ogni cittadino avrà la destra di accesso alle informazioni.
(4) Ogni persona avrà la libertà praticare qualunque religione e manifestare tale pratica.
(5) Tutte le persone avranno il diritto di assemblea e dimostrare pacificamente insieme ad altre.
(6) Ogni cittadino avrà il diritto di formare organizzazioni per fini politici, sociali, economici e culturali.
(7) Ogni cittadino avrà il diritto di esercitare una professione legale, o impegnarsi in qualunque occupazione o commercio.
(8) Ogni cittadino avrà il diritto di muoversi liberamente all’interno dell’Eritrea o risiedere e stabilirsi in qualsiasi parte di essa.
(9) Ogni cittadino avrà il diritto di andare e ritornare in Eritrea ed essere fornito del passaporto o di qualsiasi altro documento di viaggio.
Articolo 20 - Diritto al Voto ed essere un Candidato ad un Ufficio Elettivo
Ogni cittadino che soddisfa le condizioni della legge elettorale avrà il diritto di votare e cercare l'ufficio elettivo.
Articolo 21 - Diritti Economici, Sociali e Culturali e di Responsabilità
(1) Ogni cittadino avrà diritto di parità di accesso ai servizi sociali pubblici. Lo Stato tenterà, entro il limite delle sue risorse, di rendere disponibili a tutti i cittadini servizi culturali, sociali, di salute, di formazione e altri.
(2) Lo Stato assicurerà, entro il limite dei mezzi disponibili, il benessere sociale di tutti i cittadini e specialmente quelli svantaggiati.
(3) Ogni cittadino avrà diritto partecipare liberamente a tutta l'attività economica e di impegnarsi in qualunque commercio legale.
(4) Lo Stato e la società avranno la responsabilità di identificare, conservare e sviluppare, secondo necessità, l'eredità storica e culturale come testamento per le future generazioni; e porrà il necessario fondamento per lo sviluppo delle arti, della scienza, della tecnologia e dello sport, incoraggiando i cittadini a partecipare a tali attività.
(5) L'Assemblea Nazionale promulgherà leggi che garantiscano e assicurino il benessere sociale dei cittadini, i diritti e le condizioni di lavoro e gli altri diritti e responsabilità elencati in questo articolo.
Articolo 22 - Famiglia
(1) La famiglia è l'unità naturale e fondamentale della società ed è autorizzata alla protezione ed alla cura speciale dello Stato e della società.
(2) Gli uomini e le donne in età legale avranno diritto, su loro consenso, di sposarsi e fondare liberamente una famiglia, senza alcuna distinzione e avranno diritti e funzioni uguali in tutti gli affari della famiglia.
(3) I genitori hanno il diritto e il dovere di crescere i loro bambini con cura adeguata ed affetto; e, a loro volta, i bambini hanno il diritto e il dovere di rispettare i loro genitori e sostenerli nella loro vecchiaia.
Articolo 23 – Diritto alla Proprietà
(1) Conformemente alle disposizioni dell'Articolo sub 2 di questo articolo, ogni cittadino avrà diritto, ovunque in Eritrea, di accedere e disporre della proprietà, individualmente o in collaborazione con altri e legare per testamento lo stesso ai suoi eredi o legati.
(2) Tutta la terra e tutte le risorse naturali sotto e sopra la superficie del territorio Eritreo appartengono allo Stato. Gli interessi che i cittadini avranno in terra saranno determinati da legge.
(3) Lo Stato può acquisire proprietà, nell'interesse nazionale o pubblico salvo pagamento di giusta compensazione ed in conformità con le dovute procedure di legge.
Articolo 24 - Riparazione Amministrativa
(1) Chiunque abbia una questione amministrativa avrà diritto di essere ascoltato rispettosamente dai funzionari amministrativi interessati e ricevere da loro risposte rapide e giuste.
(2) Chiunque abbia una questione amministrativa, di cui diritti o interessi sono interferiti o minacciati, avrà diritto chiedere la dovuta riparazione amministrativa.
Articolo 25 - Funzioni dei Cittadini
Tutti i cittadini avranno il dovere di:
1. fedeltà all’Eritrea, tentare di ottenerne lo sviluppo e promuoverne la prosperità;
2. essere pronti a difendere il paese;
3. adempiere ai propri obblighi nel servizio nazionale;
4. far progredire la unità nazionale;
5. rispettare e difendere la Costituzione;
6. rispettare i diritti degli altri; e
7. aderire ai precetti di legge.
Articolo 26 - Limitazione sui Diritti Fondamentali e sulle Libertà
(1) I fondamentali diritti e libertà garantiti da questa Costituzione, possono essere limitati soltanto per interessi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o benessere economico del paese, della salute o della morale, per la prevenzione di disordini o crimini pubblici o per la protezione dei diritti e delle altrui libertà.
(2) Qualunque legge che preveda la limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti in questa Costituzione deve:
a) essere coerente con i principi della democrazia e della giustizia;
b) essere di generale applicazione e non negare il contenuto essenziale dei diritti o delle libertà in questione;
c) specificare il confine accertabile di tale limitazione e identificare l'articolo o gli articoli sui quali l’autorità è chiamata a promulgare tale limitazione.
(3) Le disposizioni dell'Articolo sub 1 di questo articolo non saranno usate per limitare i diritti e le libertà fondamentali garantite secondo gli articoli 14 (1) e (2); 15, 16; 17 (2), (5), (7) e (8); e 19 (1) di questa Costituzione.
Articolo 27 - Dichiarazione dello stato di emergenza
(1) Nel caso in cui la sicurezza pubblica o la sicurezza o la stabilità dello Stato è minacciata dalla guerra, dall'invasione esterna, dal disordine civile o dal disastro naturale, il Presidente può con una Proclamazione pubblicata nella Gazzetta delle Leggi dell’Eritrea, dichiarare che esiste uno stato di emergenza in Eritrea o in una qualsiasi parte di essa.
(2) Una dichiarazione secondo l’Articolo sub 1 di questo articolo, non entrerà in vigore a meno che approvato da una risoluzione passata con una votazione maggioritaria dei due terzi di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale. Una dichiarazione fatta quando l'Assemblea Nazionale è sessione sarà presentata in due giorni dopo la relativa pubblicazione, o l'Assemblea Nazionale sarà convocata al contrario in riunione e considerare la dichiarazione entro trenta giorni della relativa pubblicazione.
(3) Una dichiarazione approvata tramite l'Assemblea Nazionale conformemente all'Articolo sub 2 di questo articolo continuerà ad essere in vigore per un periodo di sei mesi dopo tale approvazione. L'Assemblea Nazionale può, dopo una risoluzione di una votazione maggioritaria di due terzi di tutti i membri, estendere la approvazione della dichiarazione per periodi di tre mesi alla volta.
(4) L'Assemblea Nazionale può, in qualunque momento, revocare una risoluzione approvata conformemente alle disposizioni di questo articolo.
(5) Una dichiarazione di stato di emergenza o alcune misure intraprese o le leggi promulgate conformemente ad esso non dovrà:
a) sospendere l'articolo 14 (1) e (2); 16; 17; e 19 della Costituzione;
b) perdonare o concedere amnistia a chiunque o agendo sotto l'autorità dello Stato, ha commesso atti illegali;
c) introdurre la legge marziale quando non c’è invasione esterna o disordine civile.
Articolo 28 - Applicazione dei Diritti Fondamentali e Libertà
(1) L'Assemblea Nazionale o qualunque autorità legislativa subordinata non promulgherà alcuna legge e l'Esecutivo e le agenzie di governo non intraprenderanno alcuna azione che abolisca o riduca i diritti fondamentali e le libertà conferite da questa costituzione a meno che così autorizzato da questa costituzione. Ogni legge o azione in violazione di ciò sarà nulla e senza effetto.
(2) Ogni persona danneggiata che sostenga che un diritto o una libertà fondamentale garantita da questa costituzione è stata negata o violata, sarà autorizzata a fare una petizione a un foro competente per la riparazione. Dove la corte accerti che tale diritto o libertà fondamentale è stata negata o violato, la corte avrà mandato di fare ordine per assicurare al reclamante il godimento di tali diritti o libertà fondamentali e quando il candidato subisca danni, includere un premio di compensazione monetaria.
Articolo 29 - Diritti Residui
I diritti enumerati in questo capitolo non precluderanno altri diritti che seguano dallo spirito di questa Costituzione e dai principi di una società basata su giustizia sociale, sulla democrazia e sulla norma di legge.
CAPITOLO IV - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo 30 - Rappresentazione della gente
(1) Tutti i cittadini eritrei di diciotto anni o più, avrà il diritto di votare.
(2) L'Assemblea nazionale promulgherà una legge elettorale, che accerterà la rappresentazione e la partecipazione della gente eritrea.
Articolo 31 - Istituzione e durata dell'Assemblea nazionale
(1) Ci sarà una Assemblea Nazionale che sarà rappresentante suprema e corpo legislativo.
(2) L'Assemblea Nazionale si comporrà di rappresentanti scelti dalla gente.
(3) I membri della Assemblea Nazionale saranno scelti per votazione elettorale segreta da tutti i cittadini che sono qualificati a votare.
(4) I membri dell'Assemblea Nazionale sono rappresentanti di tutto il popolo eritreo. Nell’esercitare le loro funzioni, sono guidati dagli obiettivi e i principi della costituzione, l'interesse della gente e il paese e la loro coscienza.
(5) La prima sessione dell'Assemblea Nazionale sarà tenuta entro un mese dopo un'elezione generale. Il termine dell'Assemblea Nazionale sarà dopo cinque anni a partire dalla data di tale prima sessione. Dove l’esistenza di una dichiarazione d'emergenza impedisse di poter tenere una elezione generale, l'Assemblea Nazionale può, da risoluzione sostenuta dal voto dei due terzi di tutti i suoi membri, prolungare la durata dell'Assemblea Nazionale per un periodo che non ecceda sei mesi.
(6) Le qualifiche e l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale, dei termini per l’avvicendamento dei loro posti e altre questioni relative saranno determinate da legge.
Articolo 32 – Poteri e funzioni dell'Assemblea nazionale
(1) Conformemente alle disposizioni di questa costituzione:
a) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di promulgare leggi e passare risoluzioni per la pace, la stabilità, lo sviluppo e la giustizia sociale dell’Eritrea;
b) A meno che autorizzato, conformemente alle disposizioni di queste Costituzione e legge promulgata dall'Assemblea Nazionale, nessuna persona o organizzazione abbia il potere di prendere decisioni che hanno la forza di legge.
(2) L'Assemblea Nazionale sarà limitata dagli obiettivi e dai principi della Costituzione e si sforzerà di realizzare gli obiettivi in questa dichiarati.
(3) L'Assemblea Nazionale approverà il bilancio pubblico e promulgherà le leggi di imposta.
(4) L'Assemblea Nazionale ratificherà gli accordi internazionali per legge.
(5) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di approvare i prestiti di governo.
(6) L'Assemblea Nazionale approverà una dichiarazione di pace, di guerra o di emergenza nazionale.
(7) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di sorvegliare l'esecuzione delle leggi.
(8) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di scegliere, fra i suoi membri, da una votazione maggioritaria assoluta di tutti i relativi membri, il presidente che servirà per cinque anni.
(9) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 41(6)(a)(b)e(c), l'Assemblea Nazionale ha il potere, da una votazione maggioritaria due terzi di tutti i suoi membri, di mettere sotto accusa o mettere sotto accusa e sospendere il presidente prima della conclusione del suo periodo d'attività.
(10) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di approvare un convegno conformemente a questa Costituzione.
(11) L'Assemblea Nazionale istituirà un comitato permanente per occuparsi delle petizioni dei cittadini.
(12) L'Assemblea Nazionale avrà il potere di promulgare tutte le risoluzioni e intraprendere tutte le misure necessarie e istituire condizioni o comitati ad-hoc che ritenga adatte per attendere alle sue responsabilità costituzionali.
Articolo 33 - Approvazione dei disegni di legge
Tutti i disegni di legge approvati tramite l'Assemblea Nazionale saranno trasmessi al Presidente che, entro trenta giorni dal ricevimento, le firmerà e pubblicherà nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 34 - Presidente dell'Assemblea nazionale
(1) Nel corso della prima riunione della sua prima sessione, l'Assemblea Nazionale sceglierà, con una votazione maggioritaria assoluta di tutti i suoi membri, un presidente che servirà per cinque anni.
(2) Il presidente dell'Assemblea Nazionale riunirà tutte le sessioni dell'Assemblea Nazionale e presiederà alle relative riunioni e, allo stesso tempo, coordinerà e sorveglierà il funzionamento dei comitati ad-hoc e il segretariato dell'Assemblea Nazionale.
(3) Il presidente dell'Assemblea Nazionale può essere sostituito da una votazione maggioritaria assoluta di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.
Articolo 35 - Giuramento
Ogni membro dell'Assemblea nazionale pronuncerà il seguente giuramento:
“Io …………, giuro, ........... che sarò fedele e degno della fiducia che la gente eritrea ha posto su di me; che sosterrò e difenderò la costituzione dell’Eritrea; e che lavorerò al meglio delle mie capacità e coscienza per l'unità e lo sviluppo del mio paese.„
Articolo 36 - Norme di procedura nell'Assemblea Nazionale
(1) L'Assemblea Nazionale avrà sessione normale e ne determinerà tempi e durata.
(2) Su richiesta del presidente, il suo presidente o un terzo di tutti i suoi membri, l'Assemblea Nazionale convocherà una riunione di emergenza.
(3) Il quorum dell'Assemblea Nazionale sarà del cinquanta per cento di tutti i suoi membri.
(4) A eccezione dei casi consentiti da questa Costituzione, qualunque domanda proposta per decisione dell'Assemblea Nazionale sia determinata da una votazione maggioritaria dei presenti e votanti, nel caso della parità dei voti, il voto del presidente determina un voto di prevalenza numerica.
(5) L'Assemblea Nazionale pubblicherà norme e regolamenti a riguardo delle sue operazioni e responsabilità e organizzazione delle mansioni e dei comitati ad-hoc e il suo segretariato così come le regole che governano il codice di comportamento dei suoi membri e la trasparenza delle sue operazioni.
Articolo 37 - Ufficio e comitati della Assemblea Nazionale e poteri dei suoi comitati
(1) L'Assemblea Nazionale dovrà, sotto la direzione del suo presidente, avere un segretariato, che fornirà i servizi all'Assemblea nazionale e ai suoi comitati.
(2) I vari comitati istituiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 32(12) avranno potere di ordinare a chiunque di presentarsi a loro e dare prova sotto giuramento o presentare documenti.
Articolo 38 - Funzioni, immunità e privilegi dei membri dell'Assemblea nazionale
(1) Tutti i membri dell'Assemblea nazionale avranno il dovere di mantenere alto l'onore del loro ufficio e comportarsi come umili servitori della gente.
(2) A nessun membro dell'Assemblea nazionale può essere addebitato alcun crimine, a meno che non sia colto in flagrante delitto. Tuttavia, dove è ritenuto necessario sollevarlo dalla sua immunità, un tal membro può essere sostituito in conformità alle procedure determinate tramite l'Assemblea nazionale.
(3) Nessun membro dell'Assemblea nazionale non può essere sostituito o al contrario dover rispondere per dichiarazione rilasciate o presentate da lui a una riunione dell'Assemblea nazionale o in alcuna seduta dei relativi comitati o alcuna espressione o dichiarazione rilasciata fuori dell'Assemblea nazionale in relazione al suo dovere di membro.
(4) Le funzioni, le responsabilità, le immunità e la compensazione dei membri dell'Assemblea nazionale saranno determinate da legge; e tutti i membri saranno autorizzati alla protezione di tali immunità.
CAPITOLO V - L'ESECUTIVO
Articolo 39 - Il presidente: Il capo di stato e di governo
(1) Il presidente dell’Eritrea è il capo di stato e di governo dell’Eritrea e comandante in capo delle forze della difesa Eritrea.
(2) L'autorità esecutiva è conferita al presidente che eserciterà, in consultazione con il Governo, conformemente alle disposizioni di questa costituzione.
(3) Il presidente accerterà il rispetto della costituzione; l'integrità e dignità dello stato; l'amministrazione efficiente del servizio pubblico; gli interessi e la sicurezza di tutti i cittadini, compreso il godimento dei loro diritti e libertà fondamentali riconosciuti a norma di questa costituzione.
Articolo 40 - Requisiti per essere candidati all'ufficio del presidente
Tutti i membri dell'Assemblea Nazionale che aspirano a essere candidati all'ufficio del presidente dell’Eritrea devono essere cittadini eritrei dalla nascita.
Articolo 41 - Elezione e periodo di attività del presidente
(1) Il presidente sarà scelto fra dai membri dell'Assemblea nazionale da una votazione maggioritaria assoluta dei relativi membri. Un candidato per l'ufficio del presidente deve essere nominato da almeno il 20 per cento dei voti di tutti i membri dell'Assemblea nazionale.
(2) Il periodo di attività del presidente sarà di cinque anni, come il periodo di attività dell'Assemblea nazionale che lo sceglie.
(3) Nessuno potrà tenere l'ufficio del presidente per più di due scadenze.
(4) Quando l'ufficio del presidente rimane vacante a causa della morte o della rassegnazione delle dimissioni o a causa dei motivi enumerati nel sub 6 di questo articolo, il presidente dell'Assemblea Nazionale assumerà l'ufficio del presidente. Il presidente servirà da presidente sostituto per non più di trenta giorni, in attesa dell'elezione di un altro presidente che completi il termine restante del suo predecessore.
(5) Il periodo di attività della persona scelta per servire come presidente in conformità del sub 4 di questo articolo non sarà considerato come termine completo rispetto al sub 3 di questo articolo.
(6) Il presidente può essere rimosso dall'ufficio da una votazione maggioritaria due terzi di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale per i seguenti motivi:
a) Violazione della costituzione o grave violazione della legge;
b) Per condotta che metta l'autorità o l’onore dell'ufficio del presidente in ridicolo, in disapprovazione e in discredito; e
c) in caso di incompetenza nell’espletamento delle funzioni del suo ufficio a causa dell'incapacità fisica o mentale.
(7) L'Assemblea Nazionale determinerà le procedure per l'elezione e la rimozione del presidente dall'ufficio.
Articolo 42 - Poteri e funzioni del presidente
Il presidente avrà i seguenti poteri e funzioni:
1. Una volta all’anno, presenta un discorso all'Assemblea nazionale sullo stato del paese e sulle politiche del suo governo;
2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, dichiara lo stato d’emergenza e quando la difesa del paese lo richiede, le leggi marziali;
3. Convoca l'Assemblea Nazionale per riunioni di emergenza e presenta i suoi punti di vista;
4. Firma e pubblica sulla Gazzetta Ufficiale le leggi approvate tramite l'Assemblea Nazionale;
5. Accerta la applicazione delle leggi e delle risoluzioni dell'Assemblea Nazionale;
6. Negozia e firma gli accordi internazionali e delega tale potere;
7. Con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale, nomina i ministri, i commissari, il Revisore Generale dei conti, il governatore della banca Nazionale, il Giudice capo della Corte Suprema e qualunque altra persona o persone che è richiesto, da tutte le altre disposizioni di questa costituzione o di altre leggi, essere nominato dal presidente;
8. Nomina i giudici della Corte suprema su proposta della Commissione di Servizio Giudiziario e dell'approvazione dell'Assemblea nazionale;
9. Nomina i giudici delle corti più basse sulla proposta della Commissione giudiziaria di servizio;
10. Nomina e riceve gli ambasciatori e i rappresentanti diplomatici;
11. Nomina gli alti gradi delle forze di sicurezza e armate;
12. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27(5)(b), assolve criminali e concede perdono o amnistia;
13. Stabilisce quei ministeri e dipartimenti necessari o funzionali al buon governo dell’Eritrea, in consultazione con la Amministrazione Pubblica, e li abolisce;
14. Presiede le riunioni del Governo e ne coordina le relative attività;
15. Presenta proposte legislative e il Bilancio Pubblico all'Assemblea Nazionale;
16. Conferisce medaglie o altre onorificenze ai cittadini, ai residenti e agli amici dell’Eritrea in consultazione con personaggi di rilievo e istituzioni;
17. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 52(1), rimuove chiunque da lui nominato.
Articolo 43 - Immunità dai procedimenti civili e penali
1. Chiunque detenga l'ufficio del presidente non può essere:
A. Citato in qualunque atto civile, salvo il caso dove tali atto sia realizzato nella sua funzione ufficiale come presidente, nel qual caso può essere citato.
B. Incriminato, a meno che non sia messo sotto accusa e incriminato secondo l'articolo 41(6)(a)e(b).
2. Dopo che un presidente cessa il suo ufficio nessuna corte può intraprendere azioni contro di lui per qualunque atto civile per qualunque azione realizzata nella sua funzione ufficiale come presidente.
Articolo 44 - Privilegi destinati agli ex presidenti
Disposizioni saranno disposte per legge circa i privilegi che saranno assegnati agli ex presidenti.
Articolo 45 - Giuramento
Alla sua elezione il presidente pronuncerà il seguente giuramento:
“Io,…, giuro in ............. che sosterrò e difenderò la costituzione dall’Eritrea e che mi sforzerò al meglio delle mie capacità e della coscienza di servire la gente di Eritrea.„
Articolo 46 - Il Gabinetto
(1) Ci sarà un Gabinetto ministeriale presieduto dal presidente.
(2) Il presidente può selezionare i ministri fra i membri dell'Assemblea nazionale o fra persone che non sono membri dell'Assemblea nazionale.
(3) Il Gabinetto aiuterà il presidente a:
a) Dirigere, sorvegliare e coordinare gli affari di governo;
b) Condurre studi ed elaborare il bilancio pubblico;
c) Condurre studi e preparare i progetti di legge da presentare all'Assemblea nazionale;
d) Condurre studi e preparare le politiche e i programmi del governo.
(4) Il presidente pubblicherà le norme e regolamenti per l'organizzazione, le funzioni e il funzionamento ed il codice di comportamento concernente i membri del Governo e del segretariato del suo ufficio.
Articolo 47 Responsabilità Ministeriali
(1) Tutti i ministri saranno responsabili:
a) Individualmente verso il presidente per la gestione dei loro propri ministeri; e
b) Collettivamente all'Assemblea nazionale, attraverso il presidente, per la gestione del lavoro del Gabinetto.
(2) L'Assemblea nazionale o i relativi comitati possono, attraverso l'ufficio del presidente, ordinare a qualunque ministro di presentarsi davanti a loro per interrogarlo a riguardo del funzionamento del suo ministero.
CAPITOLO VI - GESTIONE della GIUSTIZIA
Articolo 48 - L'ordinamento giudiziario
(1) Il potere giudiziario sarà conferito a una Corte suprema e ad altre corti più basse come sarà stabilito per legge, e sarà esercitato in nome del popolo conformemente a questa costituzione e alle leggi pubblicate di seguito.
(2) Nell'esercitare l'attività giudiziaria le Corti saranno esenti dall’indirizzo e dal controllo di qualunque soggetto o autorità. I giudici saranno soggetti soltanto alla legge, a un codice di comportamento giudiziario determinato per legge e alla loro coscienza.
(3) Un giudice non sarà responsabile a nessun titolo per atti nel corso dell'esercizio della sua funzione giudiziaria.
(4) Tutti gli organi dello Stato daranno alle corti tutta la assistenza richiesta per proteggere la loro indipendenza e dignità in modo che possano esercitare giustamente ed efficacemente la loro funzione giudiziaria conformemente alle disposizioni di questa Costituzione e delle leggi pubblicate di seguito.
Articolo 49 - Corte suprema
(1) La Corte suprema sarà la corte di ultimo ricorso; e sarà presieduta dal Giudice supremo.
(2) La Corte suprema avrà:
a) Giurisdizione esclusiva dell’interpretazione di questa costituzione e la costituzionalità di qualsiasi legge promulgata o di qualsiasi azione intrapresa dal governo;
b) Giurisdizione esclusiva di udienza e di pronunciamento contro un presidente che è stato messo sotto accusa tramite l'Assemblea nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 41(69(a) e (b) di questa; e
c) Il potere di udienza e di pronunciamento sugli appelli dalle corti più basse conformemente alla legge.
(3) La Corte suprema determinerà la propria organizzazione e l’esercizio interno.
(4) Il tipo e il numero di giudici della Corte suprema saranno determinati per legge.
Articolo 50 - Corti più basse
La giurisdizione, l'organizzazione e le procedure delle corti più basse ed il tipo dei loro giudici saranno determinati per legge.
Articolo 51 - Giuramento
Ogni giudice pronuncerà il seguente giuramento:
“Io…, giuro in ............ che giudicherò in conformità con le disposizioni della costituzione e delle leggi promulgate di seguito ed eserciterò l'autorità giudiziaria conferitami, sottoposto soltanto alla legge e alla mia coscienza.„
Articolo 52 - Rimozione dei giudici dall'ufficio
(1) Un giudice può essere rimosso dall'ufficio prima della scadenza del suo mandato solo dal Presidente, agente sulla raccomandazione della Commissione giudiziaria di servizio, conformemente alle disposizioni del comma sub 2 di questo articolo per incapacità fisica o mentale, violazione della legge o violazione del codice di comportamento giudiziario.
(2) La Commissione giudiziaria di servizio studierà se un giudice dovrebbe o non essere rimosso dall'ufficio per uno dei motivi enumerati nel comma sub 1 di questo articolo. Nel caso la Commissione giudiziaria di servizio decide che un giudice dovrebbe essere rimosso dall'ufficio, presenterà la relativa raccomandazione al presidente.
(3) Il presidente può, su raccomandazione della Commissione giudiziaria di servizio, sospendere dall'ufficio un giudice che è in esame.
Articolo 53 - Commissione giudiziaria di servizio
(1) Sarà stabilita una Commissione giudiziaria di servizio, che sarà responsabile della presentazione delle raccomandazioni per il reclutamento dei giudici, e i termini e le condizioni dei loro servizi.
(2) L'organizzazione, i poteri e le funzioni della Commissione giudiziaria di servizio saranno determinate per legge.
Articolo 54 - Avvocato generale
Ci sarà un avvocato generale le cui attribuzioni e funzioni saranno determinate per legge.
CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 55 - Revisore dei Conti
(1) Un Revisore dei Conti verificherà le entrate e le uscite ed altri esercizi finanziari del governo e segnalerà annualmente i suoi risultati all'Assemblea nazionale.
(2) Il Revisore dei Conti sarà nominato per cinque anni dal Presidente con l'approvazione dell'Assemblea nazionale e dovrà rendere conto all'Assemblea nazionale.
(3) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate del Revisore dei Conti saranno determinate per legge.
Articolo 56 – Banca Nazionale
(1) Ci sarà una Banca Nazionale che effettuerà le funzioni di banca centrale, comanderà le istituzioni finanziarie e controllerà la valuta nazionale.
(2) La Banca Nazionale avrà un Governatore nominato dal presidente con l'approvazione dell'Assemblea nazionale. Ci sarà un Collegio dei Direttori i cui membri saranno nominati dal Presidente.
(3) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate della Banca Nazionale saranno determinate per legge.
Articolo 57 - Gestione della amministrazione civile
(1) Sarà stabilita una gestione della amministrazione civile, che sarà responsabile del reclutamento, selezione e il licenziamento dei funzionari così come per la scelta dei termini e condizioni della loro occupazione, compresi i diritti, funzioni e codice di comportamento di tali funzionari.
(2) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate della gestione di amministrazione civile saranno determinate per legge.
Articolo 58 - Commissione elettorale
(1) Sarà stabilita una Commissione elettorale, funzionante indipendentemente, senza interferenza, che, in base alla legge elettorale, si accerterà che siano tenute elezioni libere e giuste e amministreranno la loro esecuzione; deciderà delle questioni sollevate nel corso del processo elettorale; e formulerà ed effettuerà i programmi educativi civici concernenti le elezioni e altre procedure democratiche.
(2) Un commissario elettorale sarà nominato dal presidente con l'approvazione dell'Assemblea nazionale.
(3) L'organizzazione, le attribuzioni e le funzioni dettagliate della Commissione elettorale saranno determinate per legge.
Articolo 59 – Modifica della costituzione
(1) Una proposta di modifica di una qualunque parte di questa costituzione può essere iniziata e posposta dal Presidente o dal 50 per cento di tutti i membri dell'Assemblea nazionale.
(2) Qualsiasi parte di questa costituzione può essere emendata come segue:
a) Dove l'Assemblea nazionale da una votazione maggioritaria tre quarti di tutti i relativi membri propone una correzione per quanto riguarda un articolo specifico della costituzione posposto per essere emendato; e
b) Dove, un anno dopo che proponga una tal correzione, l'Assemblea nazionale, dopo la deliberazione, approva ancora la stessa correzione con una votazione maggioritaria quattro quinti di tutti i relativi membri.
Nota
La presente traduzione dall'inglese all'italiano a cura di Stefano Pettini non è ufficiale e deriva a sua volta da una traduzione non ufficiale in inglese del testo originale in lingua tigrigna. Ciò non altera il valore generale del documento che comunque sarà aggiornato ogni qualvolta si riscontrasse un errore che ne modifichi o distorca il significato originale.
La presente traduzione dall'inglese all'italiano a cura di Stefano Pettini non è ufficiale e deriva a sua volta da una traduzione non ufficiale in inglese del testo originale in lingua tigrigna. Ciò non altera il valore generale del documento che comunque sarà aggiornato ogni qualvolta si riscontrasse un errore che ne modifichi o distorca il significato originale.