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Ministero degli Affari Esteri, 22 aprile 2026
1. Introduzione Il presente documento si propone di chiarire le distorsioni fattuali, giuridiche e metodologiche presenti nella Nota di orientamento dell'UNHCR sull'Eritrea del 2026. Innanzitutto, il Governo dello Stato dell'Eritrea respinge inequivocabilmente le affermazioni contenute nell'attuale Nota di orientamento dell'UNHCR. La Nota di orientamento dell'UNHCR sull'Eritrea del 2026 non è il prodotto di un'analisi rigorosa, indipendente o metodologicamente valida. Rappresenta piuttosto la continuazione di un approccio procedurale e probatorio profondamente viziato che ha caratterizzato le successive versioni di questi documenti. Gravi preoccupazioni emergono non solo dal contenuto delle affermazioni avanzate, ma anche dai processi attraverso i quali sono state elaborate, validate e mantenute. Un esame superficiale delle basi probatorie della Nota di orientamento suggerisce una limitata diversità di fonti e solleva interrogativi in merito all'indipendenza istituzionale. Delle ottantasei fonti citate, la stragrande maggioranza consiste in attribuzioni ripetute a un gruppo ristretto di fonti da tempo associate a posizioni apertamente ostili e preconcette sull'Eritrea. Tra queste figurano, a titolo esemplificativo, i Rapporti del Dipartimento di Stato americano sulle pratiche in materia di diritti umani, il cosiddetto Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Eritrea, Freedom House, Human Rights Watch e Reporters Without Borders. Questo schema riflette una dipendenza sistemica da fonti politicamente allineate e reciprocamente rafforzative, in un circolo vizioso ben definito, piuttosto che da prove diversificate, verificabili e validate in modo indipendente. Un documento costruito su tali basi metodologiche non può essere plausibilmente definito fondato su un'analisi fattuale rigorosamente verificata, come affermato dall'UNHCR, né come espressione di una valutazione esperta genuinamente indipendente. È, al contrario, emblematico di una compilazione a tavolino, basata sulla riproposizione indiscriminata delle narrazioni negative prevalenti. Tale circolarità e carenza metodologica contrastano con i principi consolidati dell'accertamento internazionale dei fatti in materia di diritti umani, compresi quelli enunciati dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, che enfatizzano la diversità delle fonti, la corroborazione e l'indipendenza nella valutazione delle prove. A ciò si aggiungono irregolarità procedurali che sollevano seri interrogativi in merito alla buona fede e all'integrità istituzionale. Il Governo dello Stato dell'Eritrea non è stato informato dell'esistenza delle Linee guida originali sull'ammissibilità, emanate nel 2009 e successivamente riviste nel 2011, fino al 2014, un'omissione che costituisce una chiara violazione della trasparenza e del dialogo costruttivo. Sebbene i successivi incontri con i funzionari dell'UNHCR abbiano suggerito la disponibilità a considerare la posizione del Governo, tali incontri non si sono concretizzati in un dialogo significativo. In particolare, un incontro di alto livello previsto tra una delegazione eritrea e alti funzionari dell'UNHCR all'inizio del 2015 è stato infine ostacolato, a quanto pare da livelli superiori all'interno dell'organizzazione. La posizione costante del Governo dello Stato dell'Eritrea è sempre stata che qualsiasi dialogo credibile e costruttivo debba fondarsi sui principi di uguaglianza sovrana, rispetto reciproco e reciprocità procedurale. Ciò include necessariamente la revoca dei documenti guida che presentano lacune sostanziali. Il rifiuto dell'Agenzia di prendere in considerazione tale passo, con la motivazione che "creerebbe un pericoloso precedente", è di per sé molto significativo. Sottolinea un atteggiamento istituzionale in cui la salvaguardia delle prassi interne ha la priorità sulla correzione di carenze evidenti. Di fatto, le stesse Linee Guida hanno creato un pericoloso precedente nel contesto eritreo, perpetuando affermazioni non verificate e precludendo un dialogo autentico. Altrettanto preoccupante è l'apparente assenza di continuità istituzionale all'interno dell'Agenzia per quanto riguarda l'Eritrea. Recenti incontri hanno indicato che la risposta dettagliata del Governo del 2015, pubblicamente disponibile e che affronta direttamente la sostanza di tali accuse, rimane in gran parte ignorata all'interno del quadro analitico dell'UNHCR. Questa mancanza di memoria istituzionale mette in discussione l'integrità del processo di valutazione e rafforza la percezione di un sistema autoreferenziale distaccato dal coinvolgimento primario dello Stato. Infine, i presupposti alla base delle Linee guida, così come dell'ultima Nota di orientamento sui modelli migratori eritrei, riflettono un'errata interpretazione fondamentale della realtà empirica e un quadro interpretativo eccessivamente generalizzato che non trova riscontro nelle prove disponibili. I dati disponibili dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, compresi i suoi Rapporti sulle Migrazioni Mondiali, e le analisi regionali prodotte dal Mixed Migration Centre dimostrano che le decisioni migratorie sono plasmate da una complessa interazione di opportunità economiche, istruzione, ricongiungimento familiare e percezione dell'accessibilità all'asilo. Dati complementari del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale documentano ulteriormente i modelli di migrazione circolare e di coinvolgimento costante della diaspora, inclusi i flussi di rimesse e i ritorni periodici. Studi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sottolineano analogamente come la percezione dei sistemi di asilo e delle opportunità socio-economiche influenzi significativamente le decisioni migratorie. Pertanto, la categorizzazione ampia e indifferenziata dei cittadini eritrei come rifugiati prima facie, in contrasto con il trattamento più sfumato e differenziato accordato a individui in situazioni analoghe provenienti da altri contesti nazionali come migranti economici, non è né coerente né analiticamente sostenibile. Riflette un'asimmetria negli standard di valutazione che manca di una chiara giustificazione metodologica e solleva serie preoccupazioni in merito alla coerenza nell'applicazione dei criteri di protezione internazionale. Le prove disponibili, inclusi i modelli osservabili di mobilità, migrazione circolare e rimpatrio volontario, come già accennato, indicano che la stragrande maggioranza dei cittadini eritrei che migrano lo fa per perseguire opportunità economiche, istruzione, ricongiungimento familiare e considerazioni personali più ampie, piuttosto che a causa di persecuzioni individuali ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati. La mancata applicazione sistematica di standard analitici uniformi in contesti nazionali comparabili non solo mina la coerenza interna e la credibilità delle Linee guida originali e dell'attuale Nota di orientamento, ma contribuisce anche a distorsioni più ampie all'interno del regime di protezione internazionale, con conseguenti implicazioni sia per la formulazione delle politiche sia per le pratiche di valutazione delle richieste di asilo. Nel loro insieme, queste carenze procedurali, metodologiche e analitiche non sono marginali. Colpiscono al cuore la credibilità del documento. Rivelano un quadro che non si basa su una valutazione oggettiva, ma sulla ripetizione di narrazioni non verificate, sostenute dall'inerzia istituzionale piuttosto che dal rigore probatorio. Queste preoccupazioni saranno ulteriormente approfondite nella risposta esaustiva che segue. 2. Travisamento del contesto politico dell'Eritrea Le affermazioni contenute nella Nota di orientamento in merito al contesto politico dell'Eritrea non sono né nuove né credibili. Si limitano a riproporre narrazioni già affrontate in dettaglio e confutate in modo decisivo dal Governo dello Stato dell'Eritrea nella sua risposta ufficiale del 2015. Ancora una volta, la presente Nota di orientamento si basa su omissioni selettive, distorsioni dei fatti giuridici e una deliberata indifferenza al più ampio contesto storico e di sicurezza che ha plasmato la traiettoria politica dell'Eritrea sin dall'indipendenza. In primo luogo, l'affermazione secondo cui l'Eritrea "non ha tenuto elezioni dal 1993" viene presentata in modo deliberatamente decontestualizzato e fuorviante. Come chiaramente stabilito nella risposta del Governo del 2015, le elezioni legislative per l'Assemblea Nazionale si sono effettivamente svolte nel 1997. L'insinuazione che l'Eritrea abbia semplicemente "fallito" nel tenere le elezioni ignora l'interruzione decisiva e ben documentata causata dalla guerra di aggressione etiope del 1998-2000, che ha modificato radicalmente le priorità nazionali. La successiva interruzione dei processi elettorali deve quindi essere compresa nel contesto della guerra tra Eritrea ed Etiopia del 1998-2000, come documentato nei numerosi rapporti della Missione delle Nazioni Unite in Etiopia ed Eritrea e della Commissione per le rivendicazioni tra Eritrea ed Etiopia. Il Governo ha costantemente sottolineato che il percorso politico in una nazione post-conflitto non è né lineare né immune da shock esterni. Il processo elettorale, insieme all'emanazione delle leggi sui partiti e sulle elezioni, è stato sospeso, non abbandonato, a causa di minacce esistenziali alla sicurezza. Qualsiasi analisi che ometta questo fatto centrale è intellettualmente disonesta. Il tentativo di presentare la situazione come un "rifiuto" unilaterale di attuare pienamente l'architettura di governo che il governo aveva sinceramente delineato è pertanto insostenibile. In secondo luogo, la caratterizzazione della struttura di governo dell'Eritrea come un consolidamento consolidato del potere esecutivo è una grossolana semplificazione che rasenta la distorsione. Il governo ha ripetutamente chiarito che le istituzioni statali, comprese le strutture giudiziarie e amministrative, continuano a operare nel rispetto dei quadri giuridici stabiliti, tra cui il Proclama n. 1/1991. La descrizione della governance come arbitraria o extralegale è contraddetta dall'esistenza di sistemi giuridici codificati, tribunali operativi normativi e meccanismi di perseguimento penale consolidati. L'affermazione secondo cui alcuni individui sarebbero stati "incarcerati senza possibilità di ricorso legale per tradimento" è altrettanto ingannevole. Come il governo ha da tempo chiarito inequivocabilmente, l'episodio, spesso citato e isolato, allude a gravi violazioni del diritto nazionale, tra cui alto tradimento e violazione dell'autorità nazionale, difesa nazionale e collusione con potenze straniere ostili in tempo di guerra. Non si tratta di questioni di dissenso politico, bensì di gravi reati penali riconosciuti sia dalla legislazione nazionale che dai principi consolidati del diritto internazionale. La persistente riformulazione di tali casi come "repressione politica" costituisce una deliberata confusione analitica che sminuisce la gravità e il legittimo peso delle considerazioni di sicurezza nazionale. In terzo luogo, il trattamento della questione del confine tra Eritrea ed Etiopia nella Nota di orientamento è particolarmente grave per la sua errata interpretazione giuridica e fattuale. L'affermazione secondo cui il lodo arbitrale "non è stato pienamente attuato" è una palese falsificazione di una questione giuridicamente definita. La Commissione per i confini tra Eritrea ed Etiopia (EEBC) ha emesso un lodo arbitrale "definitivo e vincolante", in conformità con l'Accordo di Algeri, che entrambe le parti avevano volontariamente firmato e che era garantito dalle Nazioni Unite e dai principali attori internazionali. Secondo i principi consolidati dell'arbitrato internazionale, i lodi definitivi e vincolanti non sono soggetti a reinterpretazione unilaterale o ad attuazione selettiva. Questo principio è saldamente radicato nella giurisprudenza internazionale in materia di arbitrato e si riflette nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I fatti sono inequivocabili: il confine è stato legalmente delimitato e demarcato, con le coordinate formalmente depositate presso le Nazioni Unite. Secondo il diritto internazionale, non esiste alcuna controversia di confine irrisolta. La questione centrale è stata l'incapacità dell'Etiopia, per un lungo periodo, di rispettare pienamente i propri obblighi vincolanti. Descrivere questa situazione come un "vicolo cieco" o una situazione di stallo reciproco è un evidente caso di falsa equivalenza che oscura l'asimmetria giuridica tra conformità e violazione, riflettendo al contempo l'incapacità della comunità internazionale, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di garantire l'applicazione degli obblighi vincolanti. Inoltre, il riferimento, nelle nuove linee guida dell'UNHCR, a un "disgelo" nelle relazioni tra Eritrea ed Etiopia nel 2018 è trattato in modo superficiale e analiticamente semplicistico. Sebbene il riavvicinamento tra Eritrea ed Etiopia, formalizzato con l'Accordo di Pace e Amicizia del luglio 2018, abbia indubbiamente rappresentato un importante sviluppo diplomatico, l'interpretazione adottata nella Nota di orientamento non coglie le sue sostanziali implicazioni giuridiche e politiche. Aspetto ancora più critico, tale sviluppo ha di fatto convalidato la posizione di lunga data e coerente dell'Eritrea in merito alla questione del confine tra Eritrea ed Etiopia: ovvero, che la questione non è mai stata ambigua o contestata ai sensi del diritto internazionale, bensì riguardante l'inadempimento da parte dell'Etiopia della sentenza arbitrale definitiva e vincolante emessa dalla Commissione per la delimitazione dei confini tra Eritrea ed Etiopia (EEBC). Il processo di normalizzazione non ha modificato né "rinegoziato" i confini; ha piuttosto sottolineato l'imperativo di una piena e incondizionata accettazione da parte dell'Etiopia di una sentenza giuridica già consolidata. Qualsiasi interpretazione che oscuri questo fatto riflette una fondamentale incomprensione sia della natura giuridica della sentenza dell'EEBC sia del percorso diplomatico che ne è seguito. Ancora più preoccupante è il modo in cui il documento affronta le cosiddette "recenti tensioni" tra Eritrea ed Etiopia. L'assenza di un'analisi approfondita delle cause profonde di queste tensioni non è una svista di poco conto; riflette piuttosto un più ampio schema di elusione analitica. La ripetuta omissione di riconoscere esplicitamente le dichiarazioni pubbliche e ufficiali del Partito della Prosperità al governo in Etiopia, riguardanti le ambizioni irredentiste di ottenere un "accesso sovrano" ai porti eritrei, comprese le affermazioni che suggeriscono che tali obiettivi potrebbero essere perseguiti "legalmente, se possibile, militarmente se necessario", rende l'analisi incompleta e politicamente selettiva nel trattamento dei fatti rilevanti. Omettere tali fatti concreti, pur invocando "tensioni" in termini astratti, significa adottare una narrazione che è, nella migliore delle ipotesi, ambivalente e, nella peggiore, deliberatamente edulcorata. Un simile approccio solleva seri dubbi sull'integrità metodologica della valutazione. O gli autori non possiedono la necessaria familiarità con le dinamiche politiche e di sicurezza del Corno d'Africa, oppure hanno scelto di escludere fatti salienti che non si conformano a un quadro interpretativo predeterminato. In entrambi i casi, il risultato è un'analisi che non soddisfa nemmeno i più elementari standard di obiettività richiesti a un documento guida sulla protezione. È necessario affermare inequivocabilmente che l'Eritrea non ha mai perseguito, né persegue, alcuna agenda revisionista in merito ai confini internazionali. Contrariamente alle insinuazioni ricorrenti, l'Eritrea non ha tentato di modificare o rinegoziare i confini ereditati dal periodo coloniale. Al contrario, la posizione dell'Eritrea è sempre stata chiara, basata su principi solidi e pienamente conforme al diritto internazionale: rispetto dell'inviolabilità dei confini ereditati dal periodo coloniale quale fondamento della statualità africana e della stabilità regionale. 2. Servizio Nazionale Dal punto di vista giuridico, il servizio nazionale in Eritrea è saldamente istituito e disciplinato dal Proclama n. 82/1995, che fornisce un quadro normativo chiaro per il suo ambito di applicazione, la sua durata e le modalità di attuazione. Tale quadro riflette la prerogativa universalmente riconosciuta, e il conseguente obbligo, degli Stati sovrani di garantire la propria difesa e sicurezza, un principio saldamente radicato nel diritto internazionale, incluso il diritto intrinseco all'autodifesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il servizio nazionale, nelle sue diverse configurazioni, esiste in numerose giurisdizioni e non può, di per sé, essere interpretato come prova di persecuzione o violazione dei diritti. Il trattamento del servizio nazionale di cui al paragrafo (b) rappresenta uno degli elementi più persistentemente distorti della narrazione promossa nelle precedenti Linee guida, così come nell'attuale Nota di orientamento. Il servizio nazionale in Eritrea è disciplinato dal suddetto Proclama, che prevede esplicitamente una durata di diciotto (18) mesi, seguita dallo status di riserva nell'ambito di un meccanismo di emergenza strutturato. L'affermazione secondo cui il servizio militare obbligatorio sia intrinsecamente arbitrario o a tempo indeterminato ignora deliberatamente le circostanze eccezionali che ne hanno determinato l'attuazione. L'Eritrea ha dovuto affrontare prolungate minacce esistenziali in seguito alla guerra del 1998-2000 con l'Etiopia, tra cui la continua occupazione illegale di territori sovrani eritrei da parte di quest'ultima e il suo atteggiamento ostile, aggravato dal mancato rispetto degli accordi vincolanti da parte dei garanti internazionali. In tale contesto, l'estensione del servizio nazionale non è stata una politica arbitraria, bensì una risposta proporzionata fondata sul legittimo diritto all'autodifesa. Separare tale politica da questo contesto significa travisarne completamente lo scopo. Occorre inoltre ricordare che il governo eritreo aveva avviato un secondo rigoroso programma di smobilitazione nel 2001 – con il sostegno dei suoi partner per lo sviluppo, tra cui la Banca Mondiale – in previsione di una pace duratura e irreversibile, in conformità con l'Accordo di Algeri e il processo di arbitrato che la Commissione per l'Eritrea e il Commercio (EEBC) aveva seriamente avviato in quel periodo. Altrettanto problematica è la definizione del Servizio Nazionale come "lavoro forzato" o addirittura "schiavitù". Il Servizio Nazionale in Eritrea comprende incarichi civili che rientrano in un più ampio processo di costruzione nazionale, paragonabili agli obblighi di servizio pubblico presenti in varie forme in molti paesi. Questi incarichi non sono meccanismi di sfruttamento, ma componenti integranti dello sviluppo nazionale, soprattutto in un contesto post-conflitto con risorse limitate. Il linguaggio utilizzato in tutte le Linee Guida e nell'ultima versione è quindi non solo inaccurato, ma intenzionalmente provocatorio. Anche le affermazioni riguardanti la coscrizione di minori o anziani sono categoricamente false. Le accuse di reclutamento di minorenni o di mobilitazione di cittadini anziani sono state ripetutamente avanzate senza prove credibili e rimangono infondate. La posizione del Governo è inequivocabile: in Eritrea non vi è alcun reclutamento di minorenni. La falsa interpretazione del Servizio Nazionale come reclutamento di minorenni è, di fatto, incredibilmente assurda. Come già accennato, il Proclama sul Servizio Nazionale stabilisce chiaramente 18 anni come età minima, e questa disposizione di legge viene rigorosamente rispettata. Le affermazioni contrarie vengono diffuse per ragioni palesemente nefaste. Allo stesso modo, le continue asserzioni secondo cui il sistema educativo sarebbe "militarizzato" si sono rivelate deliberate interpretazioni errate del quadro educativo di Sawa. La costante distorsione del sistema educativo di Sawa riflette un'interpretazione selettiva delle prove disponibili. Sawa funziona principalmente come centro educativo nazionale per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie, sotto l'amministrazione del Ministero dell'Istruzione. Il breve periodo di formazione per il Servizio Nazionale è distinto dal programma accademico e si svolge separatamente. La logica alla base di questo sistema è garantire standard educativi uniformi e un accesso equo agli esami nazionali, non militarizzare l'istruzione. Anche le accuse di abusi sistemici, tra cui violenza sessuale e impunità, sono di grave entità, ma sono presentate nel documento senza prove commisurate alla loro gravità. L'ordinamento giuridico eritreo criminalizza esplicitamente lo stupro, la violenza sessuale e tutte le forme di abuso, con pene severe. Queste disposizioni di legge sono rafforzate da norme sociali che condannano fermamente tali atti. Laddove si verificano violazioni, queste sono soggette a procedimenti giudiziari e sanzioni. Infine, l'affermazione secondo cui i renitenti alla leva e le loro famiglie sarebbero soggetti a punizioni collettive è palesemente errata. La legge eritrea è inequivocabile nel sostenere il principio della responsabilità penale individuale. Non esistono disposizioni di legge che consentano punizioni per interposta persona, sostituzione del servizio militare o penalizzazione dei familiari per le azioni di un individuo. 3. Accuse di violazione dei diritti umani Innanzitutto, l'accusa generalizzata secondo cui l'Eritrea "continua a imporre restrizioni ai diritti umani fondamentali" è formulata in termini volutamente ampi, vaghi e accusatori, senza tenere conto dei quadri giuridici, del contesto sociale o delle realtà empiriche sul campo. Il Governo ha costantemente sottolineato che l'Eritrea è un Paese governato da leggi, con tutele codificate incorporate nel suo ordinamento giuridico e applicate attraverso istituzioni giudiziarie funzionanti. Il richiamo alla cosiddetta dichiarazione del Relatore Speciale non aggiunge alcuna credibilità. Come già chiarito più volte dal Governo, l'Eritrea non si avvale di questo mandato a causa di riserve di lunga data sulla sua stessa origine; concepito deliberatamente come strumento di persecuzione politica da parte di alcuni Paesi potenti, e per la conseguente mancanza di imparzialità, le debolezze metodologiche e il ricorso a testimonianze anonime, affermazioni non verificabili e fonti secondarie politicamente allineate. Le accuse relative a una generalizzata "mancanza di responsabilità" non tengono conto delle chiare e codificate disposizioni delle leggi eritree, che criminalizzano la detenzione illegale, la tortura e gli atti extragiudiziali, e che prevedono il controllo giurisdizionale e il ricorso amministrativo. L'esistenza di istituzioni giuridiche consolidate, tra cui tribunali di ogni ordine e grado, autorità giudiziarie e meccanismi di appello come la Corte di ultima istanza, contraddice direttamente l'affermazione di una sistematica assenza di rimedi legali. Stato di diritto e detenzione: Per quanto riguarda le accuse di detenzione arbitraria e sparizione forzata, il Governo ha categoricamente e costantemente respinto tali affermazioni come totalmente infondate. Come già detto, i casi isolati e sporadici citati in questo contesto riguardano alcuni individui accusati di gravi reati contro la sicurezza nazionale, tra cui tradimento e collusione con entità straniere ostili in tempo di guerra. Il tentativo di riproporre tali casi come "arbitrari" rappresenta una grave distorsione della realtà che banalizza i legittimi processi legali. Le leggi eritree, come chiaramente affermato, non consentono la detenzione illegale e qualsiasi violazione è soggetta a sanzioni ai sensi del Codice Penale. L'affermazione di un crollo dello stato di diritto e dell'amministrazione della giustizia è altrettanto insostenibile. L'Eritrea mantiene un sistema giudiziario strutturato e gerarchico, istituito fin dall'indipendenza, con giurisdizioni e procedure chiaramente delineate. L'asserzione che la giustizia venga amministrata arbitrariamente ignora sia l'architettura istituzionale sia le garanzie legali in vigore. Si tratta, ancora una volta, di una conclusione tratta non dai fatti, ma dalla mera ripetizione di accuse fallaci. Le accuse ignorano, volutamente o involontariamente, la portata e la forza delle leggi eritree, compresi i nuovi Codici Civile, Penale e Commerciale rivisti nel 2015 per ragioni di periodico e normativo miglioramento del sistema giudiziario al fine di un'amministrazione ottimale della giustizia. Libertà civili: Per quanto riguarda la libertà di religione, l'accusa di una restrizione sistemica è palesemente falsa. L'Eritrea è un paese con una profonda tradizione di convivenza religiosa, dove cristianesimo e islam convivono da secoli in un clima di reciproco rispetto. Il riconoscimento legale di quattro istituzioni religiose non è un meccanismo di repressione, bensì un quadro normativo volto a garantire trasparenza, responsabilità istituzionale e armonia sociale, soprattutto in una regione in cui movimenti settari finanziati dall'esterno hanno, in altri contesti, destabilizzato le società. I requisiti di registrazione sono di natura amministrativa e non negano il diritto fondamentale alla libertà di credo e di culto. Le affermazioni secondo cui i membri di gruppi non registrati sarebbero sistematicamente soggetti ad arresti arbitrari o sparizioni sono ripetute e non sono state suffragate da prove credibili e verificabili. Si basano in gran parte su resoconti secondari e testimonianze aneddotiche, spesso provenienti da soggetti con accesso limitato e chiaramente di parte. L'ipotesi che la vita religiosa sia ampiamente soppressa è contraddetta dal continuo e visibile funzionamento delle principali istituzioni religiose e dal ruolo centrale che esse svolgono nella società eritrea. L'affermazione secondo cui la libertà di espressione, di associazione e di partecipazione politica sarebbero ampiamente soppresse viene presentata in modo semplicistico e analiticamente riduttivo. Lo sviluppo politico e istituzionale dell'Eritrea è stato plasmato da circostanze storiche e di sicurezza eccezionali, in particolare da una prolungata belligeranza esterna. Nonostante queste condizioni, i meccanismi di partecipazione a livello comunitario, le strutture della società civile e le associazioni professionali continuano a operare e a svolgere un ruolo significativo nella vita nazionale. La rappresentazione della società eritrea come priva di spazio civico o di strutture partecipative non è quindi solo inaccurata, ma riflette anche una fondamentale errata interpretazione del suo tessuto sociale e istituzionale. Libertà di movimento: sul diritto di entrata e uscita, l'accusa di restrizioni sistematiche è contraddetta dalla realtà osservabile sul campo. Anche la descrizione della politica eritrea in materia di libertà di movimento come intrinsecamente repressiva è fuorviante e priva di fondamento contestuale. Come molti Stati sovrani, l'Eritrea regola la circolazione transfrontaliera attraverso procedure amministrative consolidate, in particolare in relazione agli obblighi di servizio nazionale e a considerazioni di sicurezza più ampie. Tali quadri normativi non sono né eccezionali né illegali nella prassi internazionale. Nel contesto specifico di uno Stato che ha subito prolungate minacce esterne e continua a operare in un ambiente di sicurezza regionale delicato, tali misure devono essere intese come parte delle legittime prerogative sovrane. L'affermazione secondo cui "la stragrande maggioranza" degli eritrei si vede negare il permesso di uscita è infondata e contraddetta dai modelli di mobilità osservabili. Un gran numero di eritrei si reca all'estero legalmente ogni anno per motivi di studio, lavoro, cure mediche e visite familiari. La costante e continua interazione tra l'Eritrea e la sua vasta diaspora, inclusi i frequenti ritorni che ammontano a decine di migliaia ogni anno, rende insostenibile l'affermazione di una negazione generalizzata. Per ovvie ragioni economiche, poche famiglie possono permettersi di visitare la propria patria ogni anno e la maggior parte delle persone vi ritorna ogni cinque-sette anni. Le cifre sopra riportate significano che circa 600.000 eritrei visitano il loro paese ogni sette anni. L'affermazione secondo cui i rimpatriati rischierebbero la coscrizione a tempo indeterminato o gravi punizioni è assolutamente inesatta. Anche la criminalizzazione dell'espatrio illegale è travisata. L'uscita non autorizzata costituisce una violazione della legge nazionale, come in molte giurisdizioni, ed è soggetta a conseguenze legali proporzionate. Tuttavia, l'affermazione secondo cui i rimpatriati sarebbero sistematicamente soggetti a persecuzioni, detenzioni arbitrarie o sparizioni è inesatta. Il governo ha ripetutamente chiarito che gli eritrei che rientrano nel loro paese, compresi coloro che potrebbero essere partiti irregolarmente, non sono soggetti a punizioni automatiche e talvolta draconiane. Ovviamente, coloro che hanno eluso il servizio militare non possono essere esentati dai loro obblighi nazionali. La narrazione persistente di inevitabili maltrattamenti deriva in gran parte da resoconti aneddotici e notizie di seconda mano prive di verifica indipendente. Anche il trattamento della "tassa sulla diaspora" e l'obbligo di firmare una lettera di scuse sono stati costantemente travisati. La tassa per la riabilitazione e la ripresa è un contributo fiscale legittimo, istituito dalla legislazione nazionale sovrana, destinato a sostenere lo sviluppo nazionale e gli sforzi di ricostruzione post-conflitto. Corrisponde al 2% dello stipendio netto e non è esorbitante in alcun modo. L'imposta sul reddito nel paese è progressiva e varia dal 2% al 30%. Meccanismi simili esistono in varie forme in diversi paesi. La "lettera di scuse" è una procedura amministrativa utilizzata per facilitare la regolarizzazione dello status di un individuo presso le autorità nazionali. Non costituisce "consenso al procedimento penale" né comporta automaticamente misure punitive. La rappresentazione di questi processi come coercitivi o punitivi riflette un deliberato tentativo di politicizzare le normali pratiche amministrative. Passando alla situazione dei sindacati e dei diritti dei lavoratori, le affermazioni avanzate si basano su un'interpretazione selettiva e su un'omissione sostanziale del più ampio quadro giuridico e istituzionale in Eritrea e, pertanto, non reggono a un esame accurato. Il Decreto sul Lavoro n. 118/2001 dell'Eritrea stabilisce un quadro giuridico chiaro e completo che disciplina la formazione, la registrazione e il funzionamento dei sindacati. Il requisito dell'autorizzazione preventiva è una misura regolamentare amministrativa standard, comune a diverse giurisdizioni, concepita per garantire la conformità legale e la coerenza istituzionale, non per limitare o proibire la sindacalizzazione. Le affermazioni secondo cui non esiste "un'attività sindacale indipendente" non riflettono appieno il più ampio contesto socio-economico in cui si organizzano le relazioni di lavoro in Eritrea. L'esistenza e il funzionamento della Confederazione Nazionale dei Lavoratori Eritrei (NCEW), insieme a numerosi sindacati di settore, testimoniano un movimento sindacale strutturato e rappresentativo, contrariamente a quanto affermato nella Nota di orientamento dell'UNHCR. I sindacati operano in base ai propri statuti, eleggono i propri dirigenti e organizzano regolarmente congressi, conferenze e riunioni. Le loro strutture di leadership operano all'interno del quadro delle rispettive organizzazioni. Più in generale, il panorama delle associazioni riconosciute in Eritrea evidenzia un quadro dinamico e partecipativo per l'organizzazione e la rappresentanza collettiva. Queste includono: (i) associazioni della società civile che contribuiscono agli obiettivi di sviluppo nazionale, come l'Unione Nazionale delle Donne Eritree (NUEW), l'Unione Nazionale dei Giovani e degli Studenti Eritrei (NUEYS) e la Confederazione dei Lavoratori Eritrei (NCEW); (ii) associazioni professionali (iii) associazioni di interesse istituite per promuovere priorità settoriali specifiche, tra cui quelle di insegnanti, ingegneri, infermieri, farmacisti, scienziati agricoli e varie federazioni sindacali che abbracciano sia il settore urbano che quello rurale, le quali svolgono un ruolo significativo nella promozione degli standard professionali e nel favorire una partecipazione responsabile agli sforzi di costruzione della nazione; e (iv) organizzazioni a sostegno dei cittadini con esigenze specifiche, tra cui l'Associazione eritrea dei disabili, l'Associazione dei sordi, l'Associazione dei ciechi e l'Associazione nazionale per le disabilità intellettive e dello sviluppo. Nel loro insieme, questi enti illustrano un ecosistema di rappresentanza organizzato e funzionale, in linea con il contesto istituzionale e di sviluppo del Paese. Questioni sociali e gruppi vulnerabili: Per quanto riguarda le leggi sulla condotta sessuale e il lavoro minorile, le accuse avanzate nella Nota di orientamento sono infondate e palesemente false. Si basano, ancora una volta, su generalizzazioni superficiali che non tengono conto della realtà giuridica, sociale e culturale dell'Eritrea. Come già accennato, il quadro giuridico del Paese, compreso il Codice penale, affronta tali questioni attraverso processi legislativi di portata nazionale che riflettono i valori sociali, le priorità istituzionali e le norme in continua evoluzione. Per quanto riguarda in particolare il lavoro minorile, le affermazioni presentate sono altrettanto infondate. Esse contraddicono chiaramente i progressi documentati in indicatori sociali chiave, tra cui l'ampliamento dell'accesso all'istruzione, il rafforzamento dei sistemi di protezione dell'infanzia e i meccanismi di tutela a livello comunitario. L'Eritrea continua a impegnarsi in modo costruttivo nei suoi obblighi internazionali ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e della Carta africana sui diritti e il benessere dell'infanzia, anche attraverso la presentazione periodica di rapporti che illustrano i meccanismi di attuazione e i progressi misurabili. Tali rapporti, disponibili al pubblico tramite i rispettivi organi di vigilanza, forniscono un resoconto completo e basato su dati concreti che confuta direttamente le affermazioni inaccurate e allarmistiche contenute nelle precedenti Linee guida e nell'attuale Nota di orientamento. Infine, le accuse riguardanti le minoranze etniche, in particolare gli Afar, i Kunama e i Rashaida, sono tra le più gravi ma anche le meno comprovate. L'Eritrea è una società multietnica fondata sui principi di unità, uguaglianza e non discriminazione, con tutti i gruppi etnici riconosciuti che partecipano alla vita nazionale. Non esiste alcuna politica, legale o di altro tipo, che sancisca la discriminazione o la privazione dei diritti di alcun gruppo. Al contrario, il progetto di costruzione nazionale dell'Eritrea ha costantemente posto l'accento sull'inclusione e sulla rappresentanza equilibrata delle sue diverse comunità. L'Eritrea è a tutti gli effetti un'oasi di armonia religiosa ed etnica all'interno di un ecosistema diversificato in una regione spesso afflitta da conflitti e guerre intestine religiose ed etniche endemiche e in continua escalation. Le accuse di discriminazione sistematica, arresti arbitrari o violenze mirate contro specifici gruppi etnici provengono spesso da attori esterni strettamente legati agli obiettivi di cambio di regime. 4. Sui dati e le narrazioni riguardanti i rifugiati (Par. 6) La cifra di "oltre 679.000 rifugiati e richiedenti asilo eritrei" è altamente discutibile e riflette lo stesso schema di inflazione statistica e opacità metodologica che il Governo ha già denunciato in passato. Come chiaramente affermato nella risposta ufficiale, i dati dell'UNHCR sui rifugiati eritrei sono sempre stati privi di verifica indipendente e spesso derivano da sistemi di segnalazione dei governi ospitanti, che l'UNHCR stesso non controlla direttamente. Nei principali paesi ospitanti, le procedure di registrazione sono gestite da agenzie nazionali, il che crea un ampio margine per errori di segnalazione, duplicazioni e manipolazioni per secondi fini. L'UNHCR ha, in passato, riconosciuto privatamente discrepanze tra i dati riportati e quelli effettivi. In questo contesto, la presentazione di dati aggregati senza un'adeguata chiarificazione metodologica solleva legittime preoccupazioni circa la loro precisione e affidabilità. Ancora più importante, il Governo ha sottolineato che l'ampia politica di asilo dell'UNHCR costituisce di per sé un importante "fattore di attrazione", incoraggiando la migrazione irregolare e alimentando la percezione di un riconoscimento automatico o accelerato dello status di rifugiato. Ciò ha portato non solo a classificare erroneamente la migrazione economica come sfollamento forzato, ma anche a non eritrei che si spacciano per cittadini eritrei al fine di beneficiare di un trattamento preferenziale. I rapporti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo hanno documentato le difficoltà legate alla determinazione della nazionalità all'interno dei sistemi di asilo, compresi i casi di errata identificazione. Ciò è evidente dal fatto che quasi il 60% delle persone registrate come rifugiati eritrei in alcuni database dei paesi ospitanti sono, in realtà, di altre nazionalità provenienti dalla regione più ampia; la maggior parte di queste proviene dall'Etiopia. Il risultato netto è un circolo vizioso: i numeri gonfiati giustificano politiche di asilo più ampie, che a loro volta generano ulteriori flussi migratori in uscita, una dinamica guidata meno dalle presunte "condizioni" in Eritrea che dagli incentivi creati all'estero. La sezione dedicata al traffico e al contrabbando rivela un ricorrente schema di inversione analitica, in cui la causalità viene distorta e la responsabilità erroneamente attribuita. L'Eritrea si è costantemente e inequivocabilmente opposta alle organizzazioni criminali transnazionali coinvolte nel traffico di esseri umani e nel contrabbando di migranti, reti che operano impunemente in diverse giurisdizioni e sfruttano le popolazioni vulnerabili in tutta la regione. Le affermazioni che descrivono l'Eritrea come una delle principali fonti di traffico dei propri cittadini ignorano fondamentalmente il ruolo decisivo dei fattori di attrazione esogeni, tra cui i regimi di asilo permissivi e l'istituzionalizzazione dei corridoi del contrabbando nei territori limitrofi. L'affermazione secondo cui gli individui sono "costretti" a ricorrere al contrabbando come diretta conseguenza dei quadri normativi nazionali è sia riduttiva che analiticamente insostenibile; Ciò oscura la complessa interazione di incentivi regionali che sostengono e ampliano attivamente queste economie illecite. L'Eritrea, infatti, è tra gli Stati colpiti negativamente da tale criminalità transnazionale, piuttosto che esserne la fonte originaria. Questa errata attribuzione è ulteriormente aggravata da precedenti orientamenti politici internazionali che, per loro stessa natura, hanno incentivato la migrazione irregolare e facilitato le dinamiche del traffico di esseri umani. Il Governo dello Stato eritreo aveva formalmente informato il Segretario Generale delle Nazioni Unite di questi rischi già nel 2013, tramite una lettera del Presidente Isaias Afwerki. Tale segnalazione, tuttavia, non ha portato ad azioni correttive adeguate. Sebbene la migrazione sia un fenomeno persistente e multiforme, l'esperienza di molti cittadini eritrei partiti sotto l'influenza di tali incentivi esterni evidenzia una profonda discrepanza tra le aspettative e la realtà vissuta, in particolare per quanto riguarda l'integrazione nei Paesi ospitanti. In questo contesto, il ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) merita un esame rigoroso. La sua politica pervasiva e, a volte, indiscriminata, volta a concedere lo status di rifugiato a tutti i richiedenti/migranti economici eritrei, ha rappresentato un importante fattore di attrazione, alimentando percezioni errate a livello sistemico circa l'accessibilità all'asilo e i relativi diritti socio-economici nei paesi di destinazione. Tali narrazioni, spesso svincolate da valutazioni individuali delle persecuzioni subite, hanno contribuito a un marcato aumento delle migrazioni in uscita, non motivate da reali esigenze di protezione, bensì da aspettative di opportunità costruite ad arte. Questi orientamenti politici hanno generato evidenti incentivi perversi in tutta la regione, facilitando la falsa dichiarazione di nazionalità da parte di individui non eritrei che cercano di sfruttare le procedure di asilo relativamente più rapide. La conseguenza complessiva è stata la distorsione dei modelli migratori regionali, il radicamento e l'espansione delle reti di trafficanti e l'aggravarsi delle vulnerabilità esistenti. 5. Riguardo all'accesso umanitario e alle affermazioni sullo sviluppo (Par. 7) L'affermazione secondo cui l'Eritrea "limita significativamente l'accesso umanitario" è una deliberata distorsione del quadro politico di principio del Governo. L'Eritrea non ostacola gli impegni e le partnership per lo sviluppo; al contrario, insiste, legittimamente, sul fatto che: Gli attori esterni operano nell'ambito dei loro mandati umanitari e di sviluppo definiti; Tali attività sono in linea con le priorità nazionali e i quadri giuridici; e Le modalità di attuazione non sostituiscono né duplicano i mandati e le funzioni dei Ministeri competenti. Inoltre, l'affermazione di "informazioni limitate" è ingannevole. L'Eritrea ospita numerose agenzie delle Nazioni Unite, tra cui UNDP, UNICEF, OMS, OCHA, Ufficio del Coordinatore Residente delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, FAO, ecc., che producono rapporti periodici e mantengono una presenza operativa nel Paese. L'affermazione secondo cui non esistono dati credibili è quindi fattualmente errata e serve principalmente a giustificare il ricorso a fonti esterne secondarie, spesso ostili. 6. Sugli indicatori di sviluppo economico e umano La presentazione selettiva degli indicatori economici dell'Eritrea è priva di contesto e di integrità analitica. Il governo ha costantemente sottolineato che la traiettoria di sviluppo dell'Eritrea è stata plasmata, e a volte limitata, da una lunga storia di conflitti, tra cui la devastante guerra eritreo-etiopica, nonché il successivo periodo caratterizzato dalla continua occupazione dei suoi territori sovrani, dalle sanzioni imposte dall'esterno e dalle costanti pressioni politiche. Nonostante queste considerevoli sfide, l'Eritrea ha registrato progressi tangibili e costanti nei principali settori sociali, a testimonianza di un impegno costante per lo sviluppo umano e l'equità sociale. Dati riportati dalla Banca Mondiale, UNDP e UNICEF forniscono prove a sostegno dei progressi compiuti in relazione ai principali indicatori di sviluppo umano. Tra i risultati più significativi si annoverano: Un aumento sostanziale dell'aspettativa di vita, passata da 46 a 69 anni; Notevoli miglioramenti nell'alfabetizzazione, con un tasso di alfabetizzazione degli adulti pari al 76% e dei giovani al 93%; Riduzioni significative della mortalità materna, diminuita da 668 decessi ogni 100.000 nati vivi nel 2000 a circa 291, parallelamente a continui miglioramenti negli indicatori di sopravvivenza infantile, con la mortalità dei bambini sotto i cinque anni in calo da 39,1 ogni 1.000 nati vivi nel 2020 a una previsione di 33,8 entro il 2025, con corrispondenti cali nella mortalità infantile e neonatale; Si è registrata una costante espansione dell'accesso all'istruzione, con un tasso netto di iscrizione all'istruzione primaria aumentato dal 30% nel 1992/93 all'81,2% nel 2022/23, e il raggiungimento della parità di genere sia nell'istruzione primaria che in quella secondaria di primo grado. Questi progressi, documentati da indagini nazionali e quadri di cooperazione internazionale, contraddicono direttamente la narrazione di un fallimento sistemico dello sviluppo. 7. Conclusione La Nota di orientamento dell'UNHCR sull'Eritrea del 2026 non regge a un'analisi approfondita. Nonostante la sua formale affermazione di sostituire le versioni precedenti, la Nota di orientamento non costituisce una revisione metodologica sostanziale né un allontanamento epistemico di principio dai quadri di riferimento precedenti. Rappresenta piuttosto una continuazione degli stessi presupposti analitici e orientamenti politici consolidati che hanno storicamente informato questi strumenti. In sostanza, il documento perpetua un corpus di linee guida che non è mai riuscito a riflettere la realtà oggettiva sul campo, rafforzando al contempo narrazioni interpretative che non sono né dimostrabilmente basate su dati concreti né normativamente neutrali. Alla base di questa continuità si cela una dinamica ancora più preoccupante: la persistenza di programmi politici di spopolamento strategico che, nel tempo, hanno plasmato l'orientamento e l'applicazione di questi documenti. L'effetto cumulativo di tali orientamenti è stato quello di incoraggiare una costante emigrazione dei giovani eritrei in un momento critico del percorso di costruzione nazionale post-indipendenza del Paese, compromettendone la capacità di mantenere un equilibrio tra difesa, sviluppo e consolidamento istituzionale. Questo non può essere credibilmente considerato un effetto collaterale involontario di una preoccupazione umanitaria; riflette piuttosto uno schema di intervento esterno in cui la politica migratoria viene strumentalizzata per raggiungere obiettivi geopolitici più ampi. Questa traiettoria deve essere collocata all'interno di un più ampio continuum storico di misure dirette dall'esterno che hanno colpito l'Eritrea, tra cui l'imposizione di sanzioni, restrizioni all'impegno economico e una prolungata marginalizzazione diplomatica. In questo contesto più ampio, il colpire il capitale umano dell'Eritrea, in particolare coloro che sono impegnati o idonei al servizio nazionale, assume un significato strategico. Il servizio nazionale, in quanto istituzione cardine, è alla base non solo dell'architettura di sicurezza del paese, ma anche del suo quadro di sviluppo e della coesione sociale. L'incentivazione sistematica della sua erosione attraverso dinamiche migratorie guidate dall'esterno non è quindi né casuale né innocua. È in questo senso che il ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati merita un riesame critico. Il suo atteggiamento espansivo ha funzionato come un potente fattore di attrazione, consolidando la percezione di un accesso automatico alla protezione e ai relativi benefici e amplificando così i flussi migratori in uscita. Parallelamente, ha favorito perversi incentivi regionali, tra cui la falsa dichiarazione di nazionalità, che mina ulteriormente l'integrità del sistema di asilo. Più in generale, ha contribuito a una distorsione persistente della realtà nazionale e degli imperativi di sviluppo dell'Eritrea, filtrandoli attraverso la lente di programmi dettati da interessi esterni. Una misura correttiva o riparatrice efficace richiede quindi più di una revisione graduale; esige un netto ripudio degli approcci che, esplicitamente, promuovono strategie di spopolamento mascherate da umanitarismo. da shabait credit Ghideon Musa Aron
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Novembre 2025
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